Sentenza Tar piscina, Celia: Abramo e Russo hanno poco da esultare

Catanzaro Nuoto non viene quindi esclusa per il motivo proposto dai legali del comune, facendo quindi sorgere più di qualche dubbio sulla tanto sbandierata “correttezza” dell’operato del comune

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    Le sentenze non si giudicano, bensì si rispettano, – scrive il consigliere comunale Celia – anche se quanto dichiarato pubblicamente da Abramo e dall’avv. Danilo Russo, in qualità di assessore al ramo, a cui rivolgo la mia stima, finisce con lo svilire il contenuto del provvedimento adottato dal Tar, poiché mira esclusivamente ad elogiare la “correttezza della condotta del comune”, altresì plaudendo al buon operato della pubblica amministrazione.

    Pur tuttavia, la ricostruzione operata nella richiamata nota, giacché partigiana, è errata sia in fatto che in diritto.

    Infatti, anche un profano, attraverso una pur distratta lettura della Sentenza, si renderebbe immediatamente conto che quanto ostentato dal Sindaco e dal suo Assessore, purtroppo, non rispecchia la realtà dei fatti.

    Nel merito, se da un lato il Tar giudica legittima la determina di esclusione della Asd Catanzaro nuoto, dall’altro sottolinea come illegittimo sarebbe stato il bando se avesse imposto come requisito per la partecipazione la partita iva ed il possesso del fatturato.

    Sul punto non temo alcuna smentita, giacché così recita il testo “…l’associazione ricorrente legittimamente priva di partita iva , avendo svolto solo le attività istituzionali previste dallo statuto, in maniera del tutto corretta avrebbe dimostrato il requisito di capacità economica mediante la produzione delle schede contabili riportando tutte le somme ricevute…”, ed ancora “…ne il possesso della partita iva, risulta essenziale, in forza di legge o del bando per poter partecipare a procedure di evidenza pubblica, anzi se la legge di gara avesse una clausola in tal senso interpretabile sarebbe sul punto illegittima…”.

    Pare dunque che Abramo e Russo abbiano anche saltato, certamente a causa di una svista, la parte in cui il Tar “condivide le argomentazioni della ricorrente” (Asd Catanzaro Nuoto), sottolineando come “la nozione di fatturato in tali contesti non coincide con quella del diritto tributario, ma va piuttosto intesa in termini di “volume d’affari”.

    A tal proposito è importante evidenziare come la Catanzaro nuoto non viene quindi esclusa per il motivo proposto dai legali del comune, facendo quindi sorgere più di qualche dubbio sulla tanto sbandierata “correttezza” dell’operato del comune.

    Ciò perché dal provvedimento non si evince nulla di quanto affermato da Abramo e Russo, posto che il Tar pur dando ragione alla ricorrente, nella parte in cui ammette che sia stato illegittimo da parte del comune pretendere la prova di “un fatturato”, tuttavia decide di escluderla per un fatto nuovo e sconosciuto, per il quale non ha potuto approntare alcuna difesa.

    Decadendo quindi l’interesse della Catanzaro nuoto, perché esclusa dal bando, il Tar non è minimamente entrato nel merito della condotta tenuta dal Comune nelle fasi di gara, glissando sulla correttezza dell’operato della Pubblica Amministrazione, che solo Abramo e Russo sono riusciti quindi a riscontrare.

    Al posto del sindaco non ostenterei quindi tanta correttezza, aspetterei prima di esultare e avrei letto con più cura la sentenza – se mai l’ha letta -, per non finire come lo sparviero spavaldo che sguaina la spada dall’alto del suo cavallo sul cavaliere caduto e senza arma.

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