Tar: violata lex specialis, affidamento raccolta rifiuti annullato

Il giudici del Tribunale amministrativo regionale danno ragione all’azienda che ha fatto ricorso contro le decisioni della Cuc costituita tra Soverato e Davoli

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    Di Giulia Zampina

    Ha avuto ragione nelle proprie tesi la Ecoservizi S.r.l. in qualità di capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di impresa con Ecosistem s.r.l., rappresentata da Francesco Izzo, che aveva presentato ricorso contro al centrale unica di committenza costituita tra i comuni di di Soverato e Davoli, e contro la Mea Manna Ecologia Ambiente s.r.l. . Oggetto del contendere era l’ affidamento del servizio di “Gestione Rifiuti e servizi connessi a basso impatto ambientale”;

    I FATTI- La Ecoservizi s.r.l. aveva impugnato il provvedimento di ammissione, emesso all’esito della verifica dei requisiti soggettivi, tecnico-professionali ed economico-finanziari, della concorrente M.E.A. Manna Ecologia Ambiente s.r.l. alla successiva fase di valutazione del progetto tecnico, da questa presentato in relazione alla procedura di affidamento del servizio di “Gestione Rifiuti e servizi connessi a basso impatto ambientale”, indetta dalla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Soverato e Davoli. La Ecoservizi nel ricorso, obietta che “la stazione appaltante avrebbe surrettiziamente operato una illegittima modificazione dei requisiti di qualificazione prescritti a pena di esclusione dalla lex specialis, di fatto disapplicandola” .

    LA DECISIONE DEI GIUDICI– Secondo i giudici amministrativi : “il Collegio ritiene fondato il motivo con il quale è dedotta la violazione della lex specialis di gara. In conformità a consolidata giurisprudenza, va rimarcato come negli appalti pubblici la Stazione appaltante non possa, a mezzo di chiarimenti autointerpretativi, modificare o integrare la disciplina di gara, pervenendo ad una sostanziale disapplicazione della lex specialis della procedura concorsuale. Nelle gare di appalto, infatti, i chiarimenti sono ammissibili solo se contribuiscono, con un’operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la ratio, ma non quando, proprio mediante l’attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione del bando un significato ed una portata diversa di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della lex specialis, posto a garanzia dei principi di cui all’art. 97 della Costituzione

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