Tar sospende il commissariamento del Comune di Belcastro

Il prossimo 11 settembre la trattazione in Camera di Consiglio. Le motivazioni alla base del ricorso dell’avvocato Pitaro, che difende il Comune del Catanzarese

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    La prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria di Catanzaro ha sospeso il decreto del Ministero dell’Interno numero 81771/2019 che il 14 agosto 2019 che aveva sancito il commissariamento del Comune di Belcastro. Il provvedimento governativo aveva recepito il parere non favorevole della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali espresso sull’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato adottata dal Comune a seguito della dichiarazione di dissesto, esprimeva il proprio diniego all’approvazione. Il legale del Comune Giuseppe Pitaro che ha presentato ricorso alla Giustizia Amministrativa eccepisce tra l’altro che tale provvedimento “risulta gravemente illegittimo, per non aver mai reso edotto l’Ente comunale del testo del parere non favorevole della CO.S.F.E.L., e quindi per essere il decreto completamente privo di motivazione, non avendo consentito in alcun modo di poterne apprezzare gli elementi identificativi”. Inoltre, sottolinea ancora il legale, il provvedimento faceva riferimento a uno scioglimento “per la violazione degli artt. 141 e 261 del D.Lgs. 267/2000 in quanto il provvedimento impugnato prefigurava lo scioglimento del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 141, comma 1, lett. a) del T.U.E.L. Tale disposizione, – sostiene Pitaro – letto l’art. 141 cit., preludeva ad uno scioglimento del Consiglio comunale per l’ipotesi di compimento di «atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico» ma in nessuna parte, la legge prevede tra le ipotesi di scioglimento del Consiglio comunale il diniego di approvazione ministeriale all’ipotesi di bilancio riequilibrato”. Il decreto di sospensione, adottato dal Prefetto – sempre secondo il ricorrente – sarebbe anche autonomamente illegittimo, per violazione dell’art. 141 comma 7 T.U.E.L., che recita: «Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell’ente». Nessuna motivazione secondo Pitaro sarebbe indicata, nel decreto impugnato, sui presunti “motivi di grave e urgente necessità” che renderebbero addirittura necessario sospendere provvisoriamente, in attesa dello scioglimento, gli organi comunali. Si entrerà nel merito di queste e delle altre questioni il prossimo 11 settembre data per cui è stata fissata la trattazione collegiale in camera di consiglio del ricorso. Per ora, per via del decreto odierno, il commissariamento è congelato.

    Ro.tol.

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