Tar: in zona Tiriolello di Catanzaro non si potrà lottizzare

Respinto ricorso di alcuni proprietari contro il Comune specificando. Secondo giudici “bisogna evitare forme di cementificazione indiscriminata"

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    di Giulia Zampina

    Erano ricorsi al Tar, in qualità di proprietari lottizzanti, per l’annullamento della deliberazione n. 106/28.07.2017, con cui il comune Catanzaro ha deciso di non approvare il piano di lottizzazione convenzionato in località Tiriolello, nonché tutti gli atti presupposti al provvedimento impugnato.

    I FATTI

    Il 15.12.2008 i ricorrenti hanno presentato un Piano di lottizzazione da attuarsi in località Tiriolello del comune di Catanzaro. Sette anni dopo. il 27 aprile 2015,

    il comune di Catanzaro ha ritenuto di non poter proseguire l’iter per l’approvazione del piano in mancanza di adeguamento alle prescrizioni del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico adottato con DCR n. 300/22.04.2013;

    Il provvedimento di diniego era stato annullato dal Tar con sentenza n. 533/2016, nel presupposto che le prescrizioni di cui al QTRP non sono applicabili nel caso di specie. Due anni dopo , il 24 marzo 2017 i ricorrenti hanno diffidato il comune ad adottare le proprie definitive determinazioni ai fini dell’approvazione del piano, ma qualche mese dopo con delibera di consiglio comunale n. 106/28.07.2017 il comune di Catanzaro ha deciso di non approvare la proposta.

    LE MOTIVAZIONI DEI RICORRENTI

    Sulla scorta di queste premesse i ricorrenti hanno articolato alcune censure tra cui:

    – violazione del “giudicato scaturente dalla sentenza n. 533/2016, che ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti ad ottenere l’approvazione del piano di lottizzazione”

    – la proposta con cui il dirigente competente ha sottoposto il piano all’esame dell’organo consiliare contiene una “precisazione” illegittima in ordine alla individuazione delle opere di urbanizzazione, sicché questa “non potrà essere considerata nel momento in cui il Comune sarà obbligato ad approvare il piano di lottizzazione”

    PERCHE’ SECONDO I GIUDICI IL RICORSO E’ INFONDATO

    Nella proposta dirigenziale è espressamente precisato, con statuizione rimasta incontestata nei suoi presupposti fattuali, che la decisione di sottoporre il piano all’organo consiliare è giustificata dal fatto che “la previsione urbanistica relativa alla Z.T.O. C1 del P.R.G. vigente prevede tra le destinazioni d’uso ammissibili quelle residenziali al 50% della Superficie territoriale, mentre il restante 50% consente destinazioni urbanistiche variabili dal commerciale al direzionaleecc. “, ciò che nella specie radica “una situazione discrezionale di scelta di politica urbanistica riconducibile giuridicamente alla competenza esclusiva dell’organo elettivo”.

    Il predetto assunto motivazionale merita di essere confermato.

    Il piano di lottizzazione in questione, pur non ponendosi in contrasto con lo strumento urbanistico generale, ne completa – in concreto – il disegno complessivo, mediante la selezione delle possibili destinazioni di piano.

    Trattandosi di una scelta latamente discrezionale che trascende il momento propriamente esecutivo, essa è da riferire all’esercizio di un potere di pianificazione non dissimile da quello esercitato dal comune in sede di approvazione dello strumento urbanistico generale, ciò che vale a radicare la competenza dell’organo consiliare.

    La deliberazione impugnata, alla luce dei contenuti argomentativi dell’intervento del Sindaco e della allegata relazione assessorile, risulta congruamente motivata con riferimento alla necessità di garantire coerenza e sostenibilità allo sviluppo dell’abitato, evitando forme di cementificazione indiscriminata, che non valorizzino l’esistente ed il rapporto con la specificità e le esigenze del territorio.

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