Lavori ex ospedale militare, ricorso respinto per la ditta Procopio

Era stata esclusa e aveva presentato ricorso 

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    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso della ditta Procopio sui lavori all’ex ospedale militare, ha disposto:  Rigetta il ricorso e Compensa tra le parti le spese di giudizio. Ordina- si legge nella sentenza –  che la stessa sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. N. 00333/2019 REG.RIC. Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati: Vincenzo Salamone, Presidente Francesco Tallaro, Primo Referendario Francesca Goggiamani, Referendario, Estensore

    LE MOTIVAZIONI DEI GIUDICI : Secondo i giudici amministrativi “la RT Costruzioni Procopio Srl ed il Consorzio Stabile COSEAM Italia SpA, rispettivamente mandataria e mandante di costituenda ATI aggiudicataria di procedura aperta per l’affidamento dei lavori di restauro e risanamento conservativo per la rifunzionalizzazione del complesso immobiliare denominato “Ex Ospedale Militare “hanno impugnato, con richiesta cautelare, la determinazione di revoca della aggiudicazione disposta in favore della RTI per riscontrata causa di esclusione ex art. 80 co. 5 c.c.p. per dichiarazioni non veritiere e quello successivo di nuova aggiudicazione al secondo classificato in graduatoria, Athanor Consorzio Stabile Scarl (mandataria) e Giovanna Izzo Restauri sas di Massimiliano Sampaolesi & C. (mandante); – che ne hanno lamentato l’illegittimità per diversi profili di violazione di legge (art. 80 c.c.p., Linee Guida ANAC n° 6, art. 57 par. 7 Dir.Ue 24/2014) ed eccesso di potere assumendo 1) il grave difetto delle garanzie partecipative di legge, di motivazione e di istruttoria nella decisione di revoca, 2) l’omessa necessaria valutazione in concreto da parte della Stazione Appaltante sulla rilevanza dei pregiudizi penali nell’incidenza sulla integrità e affidabilità dell’operatore economico, essendo i provvedimenti giudiziali riconducibili esclusivamente alla pregressa attività imprenditoriale; 3) il contrasto della scelta espulsiva con il principio di proporzionalità; – che costituitesi l’Agenzia del Demanio e la nuova aggiudicataria Athanor Consorzio Stabile S.c.a.r.l., hanno chiesto il rigetto di istanza cautelare e ricorso, producendo documentazione, comprensiva di relazione della appaltante; – che alla camera di consiglio del 27.3.2019, udita la discussione e dato avviso di possibile definizione con sentenza in forma abbreviata ex art. 60 c.p.a., ricorrendone i presupposti, la causa è stata trattenuta in decisione.

    Considerato. – che risulta infondato il motivo di difetto di motivazione essendo chiaramente esplicitati nel provvedimento le ragioni di fatto (omessa dichiarazione dei precedenti del legale rappresentante del consorzio) ed il disposto normativo (art. 80 co. 5 lett. F bis) fondanti l’esclusione; – che del pari il difetto di garanzie partecipative è sconfessato dall’aver l’Amministrazione (v. all. 3 alla relazione dell’Agenzia del demanio) richiesto chiarimenti all’impresa circa le riscontrate condanne a carico del legale rappresentante, a seguito del quale la ricorrente ha, anche, presentato memoria difensiva (v. all. 4); – che le doglianze concernenti la contestazione sulla omissione di dichiarazione devono precedere quelle tese a criticare valutazioni ex art. 80 co. 5 lett. a) e c); – che, in termini generali, va rammentato che la falsa attestazione dell’insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione e l’omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante, comportano l’applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis d.lgs. n. 50/16, e dunque l’esclusione automatica dalla gara del concorrente per avere prodotto dichiarazioni non veritiere; – che in tal caso non vi è valutazione discrezionale dell’amministrazione, ma suo obbligo di espellere l’impresa; – che la mendacia o la reticenza violano, infatti, principi di lealtà ed affidabilità, in una parola, della correttezza dell’aspirante contraente, che permea la procedura di formazione dei contratti pubblici ed i rapporti con la stazione appaltante e sono ritenute non tollerabili direttamente dal legislatore; – che l’operatore economico non può valutare autonomamente la rilevanza dei precedenti penali da comunicare alla stazione appaltante, poiché questa deve essere libera di ponderare discrezionalmente la sua idoneità come causa di esclusione, di talchè deve ritenersi mendace e rilevante anche la dichiarazione omessa (v. per tutte Consiglio di Stato sez. V, 24/01/2019, n.591); – che, nella fattispecie in esame, è stata presentata autocertificazione attestante l’insussistenza di ipotesi di cui all’art. 80 lett. a) ed c), mentre è stato poi risconstrato avere il legale rappresentante precedenti per truffa e reati per violazione di norme sugli infortuni sul lavoro e ritenute previdenziali ed assistenziali; – che, anzitutto, non può avere pregio la considerazione difensiva dell’appaltante che la condotta deve riguardante l’operatore e non anche il suo organo: la lettura sistematica dell’art. 80 e le linee guida Anac n. 6/2016 portano chiaramente a dar rilevanza anche alle condotte degli individui nominati organi dell’operatore economico; – che per le norme è del pari irrilevante chi sia il soggetto avvantaggiato dalle condotte criminose, ed in particolare se soggetto diverso dalla concorrente; – che se è vero siano risalenti le condotte criminose (aa. 2001 – 2010), ciò non toglie che esse debbano essere dichiarate per poi essere valutate dall’amministrazione nella loro rilevanza anche in ragione della loro risalenza temporale (v. Cons. St. Sez. III, n. 4192/2017); – che l’invocato limite temporale di cui all’art. 80 co. 10 c.c.p. non risulta applicabile alla fattispecie, essendo piuttosto la norma – seppur di non felice formulazione – dedicata a limitare, una volta comminata da una stazione appaltante l’esclusione per i casi di sentenza penale o di grave illecito profesionale, la durata interdittiva di tale esclusione nelle gare successive (v. oltre ai precedenti del Giudice di Appello, anche Tar Lecce 122/19); – che il concorrente ha, dunque, l’obbligo di dichiarare tale condanna a prescindere dall’esistenza e attuale vigenza di una eventuale incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, posto che la valutazione in ordine alla relativa incidenza sul giudizio di affidabilità compete unicamente alla stazione appaltante alla quale, pertanto, non possono essere sottaciute informazioni di rilievo (così Cons. St. 1649/2019 e Sez. III, n. 4192/2017); – che non hanno pregio per escludere la rilevanza del mendacio le argomentazioni N. 00333/2019 REG.RIC. difensive dell’essere da un lato derivata l’estinzione dei reati per effetto del trascorrere del tempo e dall’altro per difetto di elemento soggettivo in capo al dichiarante; – che, infatti, dal primo punto di vista la giurisprudenza amministrativa pressocchè unanime ha chiarito che per escludere la rilevanza di un precedente penale non è sufficiente la decorrenza temporale che porta all’estinzione, ma è necessaria la dichiarazione di estinzione per come richiesto dalll’art. 80 co. 3 c.c.p. (v. da ultimo Cons. St. 1527/2019); – che dall’altro lato più volte il Giudice di appello ha stabilito che una dichiarazione che è inaffidabile perché, al di là dell’elemento soggettivo sottostante, è falsa o incompleta, deve ritenersi di per sé stessa lesiva degli interessi considerati dalla norma ed ancora che sono inapplicabili gli istituti del falso innocuo e del falso inutile; – che, alla luce delle considerazioni che precedono sia immune da censure la determinazione esclusiva ai sensi dell’art. 80 co. 5 lett. F bis c.c.p. e, conseguentemente irrilevanti le argomentazioni difensive attinenti alla valutazione dei fatti ed alla misura di self cleanig, piuttosto riguardanti la diversa ipotesi di comminazione dell’esclusione ex art 80 co. 5 lett. C)”

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