Legge in materia funeraria, la Regione abroga il suo provvedimento

Le disposizioni di giugno 2018 erano state impugnate davanti alla Corte Costituzionale

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    Ad agosto il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Erika Stefani aveva deliberato di impugnare la legge della Regione Calabria n. 22 del 26 giugno 2018, recante “Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria.”, in quanto alcune norme riguardanti i cimiteri e la qualifica del personale addetto allo svolgimento dell’attività funebre invadono la materia, di competenza esclusiva statale, dell’ordinamento civile, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere l), della Costituzione.

    Altre norme relative alle imprese funebri, secondo il Cdm, restringevano indebitamente l’accesso al mercato, in violazione del principio di tutela della concorrenza previsto dall’art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione; altre norme ancora, attribuendo nuovi compiti ad organismi statali, violano l’art. 117, secondo comma, lett. g), della Costituzione, che riserva alla legislazione statale l’ordinamento e l’organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; ulteriori norme, che regolamentano la cremazione, invadono le materie, di competenza esclusiva statale, dell’ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, e violano pertanto l’art. 117, secondo comma, lettere l), e m), della Costituzione; altre norme infine, riguardanti la potestà sanzionatoria, invadono la materia dell’ordinamento penale, in violazione degli artt. 25 e 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione. Ieri sera, durante la seduta del consiglio regionale, probabilmente per la convinzione che davanti alla Corte Costituzionale il giudizio sarebbe stato sfavorevole , è arrivata la decisione di abrogare la legge stessa con la motivazione che “L’intervento abrogativo si rende necessario in quanto dinanzi alla Corte rischia di concludersi con una pronuncia di illegittimità costituzionale”

    g.z.

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