Inquinamento: tutela del lavoro e rispetto dignità

Dalla centrale termoelettrica Edison di Simeri Crichi all’Ilva di Taranto

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    Le recenti operazioni di rilevamento della qualità dell’aria, effettuate nell’anno 2018, riguardanti le emissioni provenienti dalla centrale termoelettrica Edison di Simeri Crichi, che hanno evidenziato il superamento dei valori limite per alcuni degli inquinanti previsti nel d.lgs 155/2010, ripropongono in maniera preoccupante i problemi legati all’ambiente, locuzione introdotta nella nostra Costituzione con il novellato art. 117, in sede di ripartizione delle competenze Stato e regioni, per necessità di adeguamento alle direttive comunitarie.

    In tema di inquinamento atmosferico, la nuova direttiva 2008/50/CE relativa alla “qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, recepita con il d.lgs 155/2010, impone una revisione generale dei criteri di valutazione delle emissioni in atmosfera per determinate sostanze e prevede più stringenti procedimenti di pianificazione per la qualità dell’aria.

     D’altra parte la mancata previsione di un diritto all’ambiente, sia in ambito comunitario sia nazionale, non ha impedito il delinearsi di una giurisprudenza di legittimità che, sulla base di una creativa interpretazione del combinato disposto degli artt. 32 (tutela della salute), 9 (tutela del paesaggio) e 2 (riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo) della Costituzione, garantisce tutela al c.d. diritto ad un ambiente salubre.

    I diritti fondamentali della persona umana, tuttavia, ancorché primari ed inalienabili, sono soggetti alle relativizzazioni derivanti dal bilanciamento con altri diritti o interessi di rango costituzionale e, sotto questo profilo, la vicenda dell’ILVA è un caso emblematico di come il risultato scaturente dal bilanciamento possa dar vita a contrastanti orientamenti giurisprudenziali.

    L’impianto di Taranto dell’ILVA è il più grande complesso di acciaierie industriali in Europa. Copre un’area di 1.550 ettari e conta circa 11.000 dipendenti. Sull’impatto delle emissioni dell’impianto sull’ambiente e sulla salute della popolazione locale, sono sorti diversi rapporti scientifici allarmanti. Tra i tanti il rapporto Sentieri 2012 (Studio Epidemiologico Nazionale del Territorio e degli Insediamenti Esposti a Rischio Inquinamento) ha confermato l’esistenza di un legame causale tra l’esposizione ambientale alle sostanze cancerogene inalabili prodotte dalla società ILVA e lo sviluppo di tumori polmonari, pleurici e di patologie cardiovascolari nelle persone residenti nelle aree colpite. Inoltre, uno studio del 2016 ha dimostrato l’esistenza di un legame causale tra l’esposizione a PM10 (polveri sottili) e al S02 (diossido di zolfo) derivanti dall’attività produttiva dell’ILVA e l’aumento della mortalità per cause naturali, tumori e malattie ai reni e cardiovascolari nella popolazione di Taranto.

    Ebbene, in relazione a questi dati, la Corte Costituzionale, mentre con sentenza n. 85/2013 statuiva che, non esistendo una gerarchia dei diritti fondamentali previsti nella Costituzione, dovendo questi, in caso di conflitto essere “bilanciati ragionevolmente”, il diritto all’ambiente salubre e alla salute non sono da considerarsi prevalenti rispetto al diritto al lavoro – da cui scaturisce l’interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali – con sentenza n.58/2018, invece, affermava che, ferma la tutela unitaria, sistematica e non frammentaria di tutti gli interessi costituzionalmente coinvolti nel caso specifico, l’interesse alla prosecuzione dell’attività produttiva non può giungere sino al punto di trascurare diritti costituzionalmente inviolabili legati alla tutela della salute e della vita stessa, ai quali è indissolubilmente connesso il diritto al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso

    In questo quadro si colloca l’attuale pronuncia della Corte di Strasburgo del 24 gennaio 2019 (traente origine da due ricorsi presentati contro l’Italia, il n. 5441/2013 e il n. 54264/2015) che, costituendo la prima, dura presa di posizione del Giudice dei diritti umani nei confronti di questa vicenda interna, assume una decisione che riconosce una responsabilità diretta dello Stato per la violazione dell’art. 8 della Convenzione EDU, per non essere state in grado le Autorità nazionali di adottare tutte le misure necessarie per proteggere la salute dei ricorrenti ed in generale il loro diritto alla vita e al rispetto della vita privata e familiare. Nella stessa pronuncia, la Corte attribuisce al Comitato dei Ministri (organo decisionale del Consiglio d’Europa) il compito di indicare al Governo italiano le misure da assumere per garantire l’esecuzione della sentenza della Corte EDU, sottolineando che, essendo i lavori di bonifica delle aree colpite dall’inquinamento ambientale essenziali ed urgenti, il piano ambientale approvato dalle autorità nazionali (rinviato ad agosto 2023) dovrà essere implementato il più rapidamente possibile.

     Poiché la nozione di “ambiente” riassume le variegate sfaccettature che caratterizzano il rapporto tra l’uomo e il mondo che lo circonda e l’indissolubile legame dello stesso a fattori di ordine sociale, economico, culturale ed etico, connessi alle condizioni ed ai luoghi nei quali la persona umana vive ed esplica la propria attività, alla luce delle risultanze dottrinali e giurisprudenziali, sia nazionali che comunitarie, non si può non ritenere che il diritto al lavoro, riconosciuto dalla Costituzione quale diritto di tutti i cittadini, deve svolgersi nel rispetto di tutti i diritti fondamentali della persona, implicando la tutela del lavoro imprescindibilmente quella della salute e della dignità umana. La ragionevolezza, principio invocato dalla giurisprudenza prevalente, non può non presupporre che all’interno del bilanciamento si individui un criterio di preferenza alla stregua del quale vagliare la “ragionevolezza della decisione assunta”. Questo criterio, senza il quale qualsiasi regola da applicare al caso concreto risulterebbe arbitraria e al quale ispirarsi per valutare la correttezza del decisum, si rinviene nel valore della persona umana, nella sua dignità posto che logiche di profitto ed esigenze occupazionali non possono prevalere su valori di natura personale. In questa prospettiva, il principio di prevenzione, finalizzato ad evitare la concretizzazione dell’evento lesivo anziché a ripristinare equilibri compromessi – a fronte della consapevolezza che la rimessione in pristino, talvolta, può essere tecnicamente più complessa, se non addirittura impossibile, rispetto al mantenimento dello status quo – potrebbe fornire la copertura giuridica a soluzioni che, per quanto ispirate a principi di ragionevolezza e proporzionalità, possono risultare limitative di diritti costituzionali quali la libertà di circolazione o di iniziativa economica privata. In tal guisa, il principio del bilanciamento, non si esaurirebbe nella mera ricerca dell’interesse prevalente ma determinerebbe anche in che misura i diritti in contrasto con l’ambiente possano essere compressi in vista della tutela integrale e complessiva dell’ecosistema.

    Avv. Stefania Valente

    (già assessore all’ambiente ed alle politiche sanitarie del Comune di Catanzaro)

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