Non diffamarono Tansi, archiviata querela contro sindacalisti Cisal

Per il gip erano legittime le critiche di Cavallaro e Tedesco verso l’ex capo della protezione civile regionale

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    di Antonio Capria

    I commenti espressi dai rappresentanti del sindacato Cisal nei confronti dell’ex capo della protezione civile regionale Carlo Tansi rappresentano la legittima espressione di una opinione che rientra nei limiti di una critica tutelata dalla Costituzione, e che si svolge nell’ambito della contrapposizione dialettica in ambito politico e lavorativo in cui il conflitto tra le rispettive e contrapposte posizioni è inevitabile.

    Ad esprimersi in questi termini è il gip di Catanzaro Paola Ciriaco, che accogliendo le conclusioni del pm Alessandro Prontera, ha deciso l’archiviazione del procedimento scaturito dalla querela per diffamazione presentata dall’ex Dirigente della Protezione civile della Regione Calabria Carlo Tansi nei confronti dei sindacalisti Francesco Cavallaro (difeso dall’avvocato Domenico Colaci) e Gianluca Tedesco (difeso dagli avvocati Giuseppe Pitaro e Vittorio Ranieri).

    Tansi, attraverso i suoi legali, si era opposto ad una prima richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero, sostenendo che i comunicati diramati dai rappresentanti della Cisal, che invitavano il presidente della giunta regionale a sollevarlo dall’incarico in quanto giudicato carente in competenza e professionalità oltre che di scarse capacità gestionali, avrebbero leso il suo onore e la sua professionalità, esponendolo a rischi e a minacce nell’ambiente regionale. Secondo Tansi, si sarebbe quindi configurato il reato di diffamazione e l’uso strumentale del diritto di critica da parte dei due sindacalisti.

    Per il gip, invece, i contenuti degli scritti appaiono volti a richiamare l’attenzione sulla gestione e sul corretto funzionamento dell’UOA Protezione Civile, anche in virtù delle numerose indagini compiute su vari aspetti gestionali. In un tale contesto di scontro dialettico e politico il contenuto della frasi – secondo il giudice – appare sprovvisto di reale contenuto diffamatorio. Secondo il gip, infatti, nel bilanciamento tra due beni costituzionalmente protetti, quale il diritto di critica e quello alla dignità personale, occorre dare la prevalenza alla libertà di parola, senza la quale la dialettica democratica non potrebbe realizzarsi. Quanto al rispetto del requisito della “continenza”, secondo il gip le espressioni usate dagli indagati, ancorché insinuanti ed allusive ad una cattiva gestione, sono state utilizzate nella esatta prospettiva di argomentare una richiesta di intervento del presidente della Giunta regionale a tutela dei lavoratori.

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