Chiusura illegittima: Comune e Asp dovranno risarcire ristoratore

Sentenza del Tar di Catanzaro. I fatti risalgono al 2013. L'attività restò chiusa 12 giorni per provvedimenti poi annullati dal Tar 

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    Il Comune di Catanzaro e l’Azienda Sanitaria Provinciale dovranno risarcire in solido i titolari di un’ attività di ristorazione di Catanzaro rappresentata in giudizio  dall’avvocato Rosanna Amendola per i “danni derivanti dai provvedimenti di chiusura dell’attività – risalenti al novembre 2013″ poi annullati dal Tar nell’anno successivo. Il dispositivo della sentenza di oggi, emessa dal Tar Calabria Sezione Seconda (Nicola Durante, Presidente Arturo Levato, Referendario Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore), ricostruisce tutta la vicenda. In data 4 novembre 2013 l’Asp di Catanzaro, Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione, disponeva la chiusura dell’attività di ristorazione, nel presupposto che l’utilizzo delle canne fumarie – per la cui installazione mancava l’assenso di tutti i proprietari del fabbricato ragion per cui qualche settimana prima con provvedimento dirigenziale del Comune era stata annullata la Scia relativa a lavori di manutenzione- costituisse requisito igienico-sanitario.
    Due giorni dopo il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro ordinava a sua volta, per le medesime ragioni, la chiusura dell’esercizio.

    I titolari si sono rivolti una prima volta al Tar che ha annullato la chiusura e i provvedimenti nel dicembre 2014 motivando la decisione con la considerazione che  si sarebbe dovuto valutare “l’attività edilizia svolta dai privati” accertando rigorosamente “la conformità dell’opera alla disciplina urbanistica, lasciando sempre salvi i diritti dei terzi (cfr. anche T.A.R. Campania – Salerno, Sez. I, 27 settembre 2013, n. 1985)”.I richiamati principi – si leggeva  di diritto rendono palese come, nel caso di specie, il titolo edificatorio formatosi in forza della S.C.I.A. presentata dalla società ricorrente non potesse essere considerato illegittimo in sede di autotutela, con la conseguenza che è priva di ragione l’intervento in autotutela con cui Comune di Catanzaro lo ha rimosso. Le considerazioni sin qui svolte inducono a ritenere illegittimi, e quindi meritevoli di annullamento, anche i provvedimenti assunti dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, i quali si basano esclusivamente sul provvedimento adottato in autotutela dal Comune di Catanzaro”. La sentenza di 5 anni fa, non impugnata è quindi passata in giudicato.

    Nel 2019 i titolari si sono nuovamente rivolti al Tar chiedendo il risarcimento. Nella sentenza odierna i giudici amministrativi oltre a considerare fondata la richiesta specificano che  “la chiusura dell’attività per dodici giorni ha determinato “non solo il danno emergente” correlato agli esborsi per far fronte ai costi fissi di gestione (dipendenti, canone di locazione, utenze, interessi passivi, ammortamenti, merci deteriorabili), ma anche “il lucro cessante consistente nel mancato guadagno che come comprovato dalla documentazione allegata si assestava sugli € 1.000,00 al giorno”, a cui deve essere “aggiunto anche il danno non patrimoniale, quale danno all’immagine”.

    Roberto Tolomeo

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