Tribunale: giudice dà ragione a cliente contro banca

Disposta la cancellazione con effetto retroattivo (decorrente dalla data dell’iscrizione stessa), di un nominativo iscritto presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia per crediti appostati nella categoria “sofferenze” dall’Istituto in questione

Più informazioni su


    Il Tribunale di Catanzaro in composizione collegiale (Presidente Antonio Giglio), con una recente ordinanza emessa in sede di reclamo proposto dall’Istituto di credito soccombente nella fase cautelare di primo grado, ha confermato il provvedimento reso dal giudice di prime cure con il quale è stata disposta la cancellazione, con effetto retroattivo (decorrente dalla data dell’iscrizione stessa), di un nominativo iscritto presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia per crediti appostati nella categoria “sofferenze” dall’Istituto in questione, dichiarando l’illegittimità dell’iscrizione sotto plurimi profili, sia di carattere procedurale che di merito.

    Nel caso di specie, il soggetto il cui nominativo è stato segnalato in Centrale Rischi, rivestiva la qualità sia di consumatore che di socio / garante di società e aveva stipulato con l’Istituto alcuni rapporti bancari (mutui, conti correnti, aperture di credito ecc.) in tale duplice e distinta qualità.

    A seguito di un’esposizione debitoria relativa ai predetti rapporti, la Banca ha inoltrato al cliente la richiesta di immediato rientro del relativo saldo negativo unitamente alla messa in mora, senza, tuttavia inoltrare alcun preavviso di recesso, sino, poi, a procedere direttamente ad inoltrare formale comunicazione a segnalazione del nominativo presso la Centrale Rischi già avvenuta.

    Al contempo, il cliente, dal canto suo, aveva provveduto a far analizzare tramite perizie econometriche i rapporti bancari in questione, i quali hanno presentato diverse forme di anomalia (usura originaria, anatocismo, indeterminatezza del Taeg) sì da indurlo ad intraprendere azioni giudiziali per il recupero degli interessi sino a quel momento indebitamente corrisposti.

    In sintesi, il giudice del reclamo ha confermato la statuizione resa dal giudice della fase cautelare di primo grado, condividendo la declaratoria di illegittimità resa da quest’ultimo in ordine alla segnalazione posta in essere dalla Banca.

    Sotto un primo profilo, ha evidenziato la pari dignità delle posizioni debitorie ricoperte dal soggetto in qualità di consumatore o di socio/imprenditore con riguardo alla tutela apprestata dall’ordinamento avverso la illegittima iscrizione in Centrale Rischi posta in essere da un Istituto per un credito appostato nella categoria sofferenze, non preceduto dal relativo preavviso.

    Infatti, una lettura sistematica delle norme relative al Testo Unico Bancario unitamente alle disposizioni del Codice deontologico e della Circolare della Banca d’Italia n. 139/91 sembra deporre in tal senso, nonostante il dato letterale delle norme del Testo Unico induca ad inquadrare la predetta tutela solo nei riguardi del cliente consumatore.

    Secondo altro profilo, il Collegio, nel confermarla, ha rimarcato l’illegittimità dell’automatismo al quale sarebbe incorso l’Istituto di credito, alla base del criterio posto a presidio dell’istruttoria preventiva alla segnalazione, in quanto improntato sulla mera verifica di inadempimento del cliente e non anche volto ad indagarne le ragioni di quell’inadempimento (nel caso di specie i rapporti erano invalidi per le riscontrate forme di anomalia sopra richiamate).

    Ed ancora, in tale ordinanza il Tribunale ha confermato il principio per il quale l’istruttoria preventiva non possa essere circoscritta ad una valutazione in ordine agli effetti sintomatici dell’insolvenza, i quali non rappresentano motivo sufficiente per l’emissione della segnalazione giacché non costituiscono un elemento dal quale desumere un’oggettiva e perdurante difficoltà del cliente.

    Un’istruttoria compiuta in maniera disinvolta ed in assenza di preventivo contraddittorio impedisce, di fatto, al debitore di impegnarsi in un piano di rientro anche e soprattutto per il diniego di accesso al credito da parte di tutti gli altri Istituti a seguito dell’avvenuta segnalazione. Infine, il Tribunale, in aggiunta a quanto già statuito dal giudice di primo grado relativamente alla configurazione nel caso di specie di un danno sussistente in re ipsa evidenzia, altresì, la configurazione, ancor prima del danno, di un periculum sussistente in re ipsa.

    E’ questo un profilo degno di nota, poiché il Tribunale a chiare lettere riconduce l’illegittima segnalazione ad un vero e proprio illecito ad effetti permanenti capace di recare un nocumento non solo attuale e certo al soggetto segnalato, ma soprattutto futuro e probabile ogni qualvolta quest’ultimo si trovi nella necessità, preclusa da una segnalazione illegittima, di dover nuovamente ricorrere al mercato del credito e dover subire tutti gli effetti pregiudizievoli che, conseguentemente, ne derivano. Per tale ragione non vi è necessità della concreta prova del danno e della quantificazione della relativa posta risarcitoria.

    Le istanze difensive del soggetto sono state sostenute dagli avvocati Iole di Benedetto e Valerio Donato. 

    Più informazioni su