Camera di commercio di Catanzaro, tutte legittime le nomine ed efficaci gli organismi eletti

La decisione del Tar Calabria

“In accoglimento dei primi e secondi motivi aggiunti, annulla il  Decreto del presidente della Giunta Regionale n. 117/2018 e la presupposta nota n. 144173 del 18.4.2018 del Ministero dello Sviluppo economico, dichiarando efficace la nomina degli organi di cui al Decreto. n. 87/2017 e tutti i successivi atti posti in essere dal lì nominato Consiglio”

Ha deciso così  il Tar della Calabria in merito all’annosa vicenda delle nomine della Camera di Commercio di Catanzaro.

La prima sezione ha così dato ragione all’ente camerale guidato da Daniele Rossi che con Tommasina Lucchetti, Francesco Viapiana, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro, avevano presentato ricorso. I giudici amministrativi hanno, con la sentenza di oggi, accolto le tesi difensive di Danilo Sorrenti e Michele di Donna

I fatti- Nel 2015 l’avvio dell’accorpamento e la nomina del commissario nel 2016

Con le deliberazioni dei Consigli delle Camere di Commercio di Catanzaro, n. 4 del 17.3.2015, di Vibo Valentia, n. 5 del 10.3.2015, e di Crotone, n. 8 del 17.3.2015, veniva avviato il procedimento di accorpamento volontario dei due enti in applicazione dell’art. 1, comma 5, l. n. 580/1993. Seguiva il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 6.8.2015, con il quale veniva istituita la nuova Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e, nel contempo, nominato il Commissario ad acta per la definizione della composizione del nuovo Consiglio camerale. Il Commissario, pertanto, con determinazione n. 2 del 31.3.2016, avviava le procedure regolamentari per la sua costituzione e nelle more dell’istituzione della nuova Camera accorpante, con decreto del Presidente di G.R. per la Calabria prot. n. 12 dell’8.2.2017 si disponeva la decadenza del Consiglio della Camera di Commercio di Catanzaro e la nomina del dott. Giorgio Sganga quale Commissario straordinario (…) Il  Commissario straordinario con successiva determinazione n. 9 del 28.3.2017, dava impulso alla procedura di ricostituzione del Consiglio camerale, approvando la norma statutaria concernente la sua composizione aggiornata cui seguiva il decreto del Presidente di G.R. per la Calabria prot. n. 71 del giorno 1.8.2017 di. determinazione del numero dei rappresentanti del Consiglio camerale, ai sensi dell’art. 9 del d.M. n. 156/2011. Venivano acquisite le designazioni riservate alle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali, nonché alle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e ai Presidenti degli Ordini professionali, con D.P.G.R. n. 87 del 7.9.2017 veniva disposta la nomina dei componenti e la convocazione della prima seduta del Consiglio della Camera di Catanzaro per il giorno 18.9.2017. Il provvedimento è stato poi modificato dal successivo decreto presidenziale n. 89 del 20.9.2017, con esclusivo riguardo alla data di prima convocazione, così posticipata al 28.11.2017. Il 28.11.2017 si insediava il nuovo Consiglio camerale nominato con il decreto n. 87/2017, il quale procedeva all’elezione del Presidente (il 4.12.2017), nonché dei membri della Giunta camerale (l’11.12.2017). Dopo la descritta conclusione della procedura di rinnovo dell’organo consiliare, con i decreti prot. n. 122 del 28.11.2017 e n. 123 del 29.11.2017, il Presidente della Giunta regionale per la Calabria ha disposto, rispettivamente, la sospensione degli effetti e l’annullamento d’ufficio del D.P.G.R. n. 87 del 7.9.2017, nonché del successivo decreto presidenziale di differimento n. 89/2017, recependo le indicazioni contenute nelle note  522509 del 28.11.2017 e  528936 del giorno 1.12.2017, della Direzione generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo economico, con il quale, ai sensi dell’art. 4, d.m. 8.8.2017, si è disposto che: “… il procedimento di ricostituzione del consiglio della camera di commercio di Catanzaro non può pertanto ritenersi concluso alla data del 19 settembre u.s. con la sola adozione del D.P.G.R. n. 87/2017”. Il richiamato articolo 4 aveva disposto “Per le camere di commercio interessate dall’accorpamento di cui all’allegato B) le eventuali procedure di rinnovo dei rispettivi consigli sono interrotte a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto o comunque non sono avviate dopo tale data e i relativi organi delle medesime camere continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno dell’insediamento del consiglio della nuova camera di commercio”. Con sentenza 13.12.2017, n. 261, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 219/2016, nella parte in cui ha disposto che il decreto ministeriale ivi previsto: “… deve essere adottato ‘sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano’, anziché previa intesa con detta Conferenza”.

L’avvio dell’iter giudiziario amministrativo nel 2017

I provvedimenti presidenziali 122 del 28.11.2017 e 123 del 29.11.2017, unitamente alle missive della Direzione generale presso il Ministero dello Sviluppo economico, sono stati impugnati con il ricorso introduttivo per violazione dell’art. 12, legge n. 580/1993; eccesso di potere per erronea applicazione dell’art. 4, comma 1 del d.M. 8.8.2017, travisamento dei presupposti, difetto d’istruttoria e di motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà e illogicità manifeste, sviamento e malgoverno; nullità dell’art. 4, comma 1 del d.M. 8.8.2017 e dell’art. 3 e in parte qua dell’allegato B) del d.m. 8.8.2017, per difetto assoluto di attribuzione ex art. 21 septies legge n. 241/1990, ovvero, in subordine, illegittimità ex art. 21 octies, legge n. 241/1990, conseguente all’incostituzionalità dell’art. 3, comma 4°, d.lgs. n. 219/2016, dichiarata con sentenza della Corte costituzionale, 13.12.2017, n. 261; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto assoluto d’istruttoria; sviamento e malgoverno (…)

Quando nel 2017 il ministero disse che il presidente ed il Consiglio non potevano insediarsi

Con nota prot. n. 144173 del 18.4.2018, la competente Direzione generale del Ministero dello Sviluppo economico, avuto specifico riguardo all’avvenuta elezione del Presidente della Camera di commercio di Catanzaro (del 4.12.2017), ha comunicato che:- “… il procedimento di ricostituzione del consiglio della camera di commercio di Catanzaro non poteva ritenersi concluso alla data del 19 settembre con la sola adozione del D.P.G.R. n. 87/2017, con la conseguenza che ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 del decreto 16 febbraio 2018 il medesimo procedimento doveva essere interrotto e il consiglio non avrebbe potuto insediarsi il successivo 28 novembre …”. Tale nota, è stata impugnata per motivi aggiunti, dolendosi dell’illegittimità per violazione dell’art. 12, legge n. 580/1993; eccesso di potere per erronea applicazione dell’art. 4, comma 1° del d.M. 16.2.2018, travisamento dei presupposti, difetto d’istruttoria e di motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà e illogicità manifeste, sviamento e malgoverno; nullità ex art. 21 septies, ovvero, in subordine, illegittimità ex art. 21 octies legge n. 241/1990, dei D.P.G.R. Calabria n. 122 e n. 123/2017; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, contraddittorietà e illogicità manifeste; sviamento e malgoverno.

 

Nel 2018 la nomina di Franzè come commissario straordinario

Con il decreto n. 117 del 23.10.2018, impugnato con secondo atto di motivi aggiunti, il Presidente della Giunta della Regione Calabria, ha “disposto la nomina Giuseppe Franzé … quale Commissario straordinario della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro, conferendogli tutti i poteri del Presidente, del Consiglio e della Giunta Camerale, con l’obbligo di garantire la continuità delle attività in capo ai rispettivi organi sino al momento del rispettivo e progressivo insediamento degli organi …”. I ricorrenti hanno censurato il provvedimento per eccesso di potere per macroscopico travisamento dei presupposti, difetto assoluto d’istruttoria, erroneità e illogicità della motivazione, irragionevolezza e contraddittorietà manifeste.

 

I presupposti della decisione dei magistrati amministrativi

Il d.P.G.R. Calabria n. 117/2018, nonché la nota ministeriale ad esso presupposto, si fondano su norma regolamentare disponente l’interruzione delle procedure ordinarie di rinnovo dei Consigli camerali alla data del 19 settembre 2017, norma tuttavia allo stato giudizialmente sospesa (e tra l’altro, identica ad altra caducata in via derivata). In particolare il D.M. 16.2.2018 (cd. Calenda Bis), su cui ha fondamento l’impugnato provvedimento regionale di “esautoramento” del Consiglio camerale nominato con il D.P.R. Calabria n. 87/2017 e di Presidente e Giunta da esso espresso, è privo di effetti in via provvisoria per sospensione disposta in sede cautelare dal Consiglio di Stato

È evidente che nel difetto di norma regolamentare allo stato efficace è all’attualità venuto meno l’unico motivo impeditivo della legittimazione del Consiglio camerale di Catanzaro nominato con il d.P.G.R. n. 87/2017, con evidente illegittimità dell’ordinanza n. 117/2018 e della nota ministeriale presupposta.

Ritiene, tuttavia, il Collegio di effettuare precisazioni utili nella riedizione del potere all’esito delle decisioni del Tar del Lazio sul Calenda bis per l’ipotesi in cui il rigetto delle impugnazioni porti alla reviviscenza dell’art. 4, comma 1 del citato decreto ministeriale. Ebbene, ritiene il Collegio che, difformemente dal giudizio regionale e ministeriale, la nomina dell’organo collegiale debba dirsi perfezionare la procedura di suo rinnovo anche in difetto della sua prima convocazione/insediamento. Invero la titolarità dell’organo viene attribuita con la nomina, mentre l’insediamento dà avvio alla sua “operatività”. La speciale norma per le CCIIAA costituita dall’art. 12, legge 29.12.1993, n. 580, nel prevedere la “Costituzione del consiglio”, dispone che:  “I componenti del consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese … nonché dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti …” (comma 1);  “Il consiglio è nominato dal presidente della giunta regionale” (comma 5); – Il consiglio può comunque svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati … purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti il consiglio stesso” (comma 7). L’art. 4 dei regolamento Calenda bis nel prevedere l’interruzione delle procedure di rinnovo in corso o nel disporre l’impossibilità di nuovi avvii prevede, medio tempore, che gli organi in carica “continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno dell’insediamento del consiglio della nuova camera di commercio” e dunque una speciale prorogatio sino all’operare degli organi delle nuove camere accorpate, così confermando la distinzione tra esercizio delle funzioni e individuazione del nuovo organo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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