Famiglie di fatto: no all’assegno divorzile

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    In caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio), la formazione da parte di uno degli ex coniugi di una famiglia di fatto  può determinare il venir meno dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge.

    Presupposto necessario è che la convivenza si traduca in un rapporto stabile e duraturo.

    In tal caso infatti cesserebbe ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa convivenza matrimoniale e, in relazione ad essa, il presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile.

    Conseguentemente, secondo la giurisprudenza, il diritto all’assegno divorzile entra in uno stato di quiescenza.

    Esso, tuttavia, potrebbe rivivere nell’ipotesi di rottura della nuova convivenza tra i familiari di fatto (Cass., sent. 11.08.2011, n. 17195).

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