Emergenza Coronavirus, aumentano i divieti della Regione

Niente sport, si esce una volta al giorno per motivi necessari e uno per famiglia. Tutto fino ad aprile

Stretta della Regione Calabria sugli spostamenti, gli amici a 4 zampe e lo sport all’aria aperta. Il presidente Jole Santelli ha, infatti, emanato una nuova ordinanza con misure più restrittive. L’ordinanza, numero 12 del 20 marzo, arriva poco prima delle 20. Quattro pagine. Undici punti. Misure dure valide fino al 3 aprile. Ecco la sintesi delle disposizioni: obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni; sono consentiti esclusivamente spostamenti individuali temporanei, motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute; si ritengono motivi di necessità quelli relativi alle esigenze primarie delle persone, da esplicarsi per il tempo strettamente indispensabile, incluse le esigenze degli animali da affezione; gli spostamenti con l’animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione; le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare; l’eventuale presenza di accompagnatori può essere consentita esclusivamente per motivi di salute, ove la presenza di un accompagnatore sia indispensabile o necessaria, ovvero per motivi di lavoro, qualora si tratti di spostamenti di persone appartenenti al medesimo nucleo familiare, in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi; e’ vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale. Nel caso l’attività motoria (passeggiata) sia connessa a ragioni di salute, dovrà essere effettuata in prossimità della propria abitazione e comunque evitando ogni possibile compresenza di altre persone; nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco.

E’, inoltre, disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali, ad eccezione di quelli autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole.

I sindaci possono, invece, disporre riduzioni dell’orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita dei prodotti alimentari e delle farmacie.

Ai trasgressori, alla luce della potenziale esposizione al contagio, si applica comunque la misura immediata della quarantena obbligatoria per 14 giorni, attraverso il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP territorialmente competente, con le modalità già previste dai precedenti provvedimenti regionali, richiamati nella presente Ordinanza.

Scarica l’Ordinanza completa della Santelli