Intermediario della cosca, interdittiva confermata per ditta impianti

Nonostante le sentenze di assoluzioni presentate in giudizio il Tar ha ritenuto che il provvedimento antimafia emesso dalla Prefettura di Catanzaro sia legittimo

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    Interdittiva antimafia confermata per una ditta di impianti di Guardavalle. A deciderlo i giudici del Tar Calabria che nella sentenza pubblicata, dopo aver ripercorso i presupposti del provvedimento emesso dalla Prefettura di Catanzaro hanno specificato che “Nella specie la decisione interdittiva si fonda sulla pendenza di procedimenti penali per l’estorsione aggravata dall’appartenenza ad associazione mafiosa e dal reato di cui all’art 416 bis c.p. e sulla emanazione della misura di prevenzione personale dell’avviso orale di P.S., significativi,  di collegamenti con una  famiglia mafiosa in favore della quale avrebbe effettuato opere di intermediazione”.

    A nulla è valso per i giudici amministrativi che il ricorrente nel corso del giudizio abbia depositato sentenze di assoluzione dalle predette imputazioni.

    “Le sopravvenute assoluzioni, – continuano i giudici –  come noto ed accennato, non sono di per sé tali ad escludere la legittimità del provvedimento autoritativo, il quale va valutato allo stato della sua adozione”.

    “Dalle motivazioni delle due sentenze –scrivono i magistrati del Tar –  si evince l’assoluzione è intervenuta in relazione alla condotta ex art. 416 bis c.p. per essere unicamente emerso che il titolare dell’azienda è cognato di-OMISSIS-e per la captazione di sporadiche conversazioni telefoniche con altro imputato  ed in relazione al delitto di estorsione per essere emerso che all’incontro tra vittima (-OMISSIS-) ed estorsore (il -OMISSIS, cognato del ricorrente) era sì presente il -OMISSIS- ma in via silente e senza consapevolezza dell’oggetto dell’incontro. La completa lettura degli atti conferma, tuttavia, che il -OMISSIS- si è prestato ad contattare il -OMISSIS-, soggetto in diretto contatto con la cosca di -OMISSIS- (ed in particolare con -OMISSIS-) /organizzare con questo e terzi incontri e parteciparvi così dimostrando un condizionamento alla criminalità. L’intervenuto annullamento con rinvio della sentenza della Corte di Appello in relazione alla condanna di estorsione del -OMISSIS- da parte della Corte di Cassazione (1248/2018) non muta il quadro: l’annullamento è intervenuto per aver omesso la Corte di appello di verificare la diversa versione della difesa del -OMISSIS- rispetto alla denuncia dell’imprenditore -OMISSIS-, mentre è rimasto non contestato la intimidazione del -OMISSIS- all’interlocutore grazie al proprio “calibro” ben colta dalle intercettazioni telefoniche  e comunque la vicinanza del cognato alla cosca  Il provvedimento interdittivo è, pertanto, da  travisamenti dei fatti, irragionevolezza e violazione della normativa antimafia”.

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