Sicurezza operatori sanitari, esposto dei sindacati agli ispettorati del lavoro

Disattese norme di sicurezza per l'emergenza epidemiologica. L'avvocato Antonello Talerico rappresenta i sindacati

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Un esposto formale inviato agli ispettorati del lavoro delle cinque province quello inviato all’avvocato catanzarese Antonello Talerico a nomi dei sindacati Aaroi Emac, Anaao Assomed, Cgil Medici, Cimo, Cisl Medici, Fesmed, Fivm, Uil Fpl area medica veterinaria. Si denuncia l’inadeguatezza della dotazione di sicurezza di medici e infermieri-

Come è ben noto – si legge – è in corso l’emergenza epidemiologica da COVID-19, i cui livelli allarmanti di diffusione e gravità ed i livelli di inazione dello stesso, hanno condotto l’OMS a dichiarare la Pandemia.
Si aggiunga che con i Dpcm adottati nel mese di marzo 2020 sono state prescritte ulteriori misure urgenti anche in materia di lavoro per contrastare
l’emergenza da COVID-19, con l’indicazione di tutti gli accorgimenti necessari che i datori di lavoro ed i lavoratori devono adottare fino al 3 aprile 2020 (salvo proroghe).

L’inadeguatezza gestionale ed organizzativa non solo costringe il personale medico a turni massacranti, che generano stress e disagio
psicofisico, ma espone i medesimi ad alto rischio contagio poiché ancora sprovvisti dei dispositivi di protezione individuale per l’emergenza Covid19, nonostante i sanitari abbiano quotidianamente contatto con pazienti covid 19 o sospetti Covid-19;
Con la circolare n. 5443 del 20-02-2020, il Ministero della Salute ha stabilito la necessità di garantire la stretta applicazione delle misure di
prevenzione e controllo delle infezioni (precauzioni standard, via aerea, da droplets e da contatto) in tutte le strutture sanitarie, inclusi i servizi di
pronto soccorso.Sulla scorta delle prescrizione del Ministero della Salute il personale sanitario in contatto con un caso sospetto o confermato di COVID-19 deve indossare DPI adeguati, consistenti in filtranti respiratori FFP2/FFP3,protezione facciale, camice impermeabile a maniche lunghe, guanti. Pertanto, il personale che non indossi dei DPI conformi alle prescrizioni ministeriali NON PUO’ ENTRARE IN CONTATTO con un paziente COVID-19.
Poichè il personale sanitario è sprovvisto dei DPI, si pongono le seguentigravissime alternative per poter svolgere l’attività lavorativa, ovvero o rischiare ilcontagio oppure rifiutare di svolgere le proprie attività.

In un quadro del genere (dove vengono violate le disposizionidettate in materia di sicurezza sul lavoro) il personale sanitario, da un lato mette a rischio la propria salute, dall’altro rischia di diventare esso stesso rave strumento di diffusione del virus;
– Secondo le disposizioni del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. in capo al datore
di lavoro sussistono precisi obblighi, tra I quali quelli previsti ex art. 15 che
prevedendo che le misure generali di tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori nei luoghi di lavoro abbiano ad oggeto:
– a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
– b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso
che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche
produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e
dell’organizzazione del lavoro;
– c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro
riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico;
– d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro,
nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella
definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di
ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
– e) la riduzione dei rischi alla fonte;
– f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è
meno pericoloso;
– g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o
che possono essere, esposti al rischio;
– l) il controllo sanitario dei lavoratori;
– m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per
motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra
mansione;
– n) l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori.
E’ evidente come tutte le misure generali previste e dettate in materia di sicurezza sul luogo del lavoro nella vicenda che ci occupa siano disattese ed anzi
gravemente e consapevolmente violate Nonostante sia in corso una emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. Dipoi, proprio in ragione della grave emergenza sanitaria il datore di lavoro avrebbe dovuto, altresì, aggiornare il documento di valutazione dei rischi ed individuare nuove e più idonee misure di prevenzione e protezione, ed avrebbe dovuto procedere a nuova istruzione ed informazione dei lavoratori.
Nessuna di queste attività è stata adempiuta.
Vieppiù.
Il Datore di lavoro è tenuto ex art. 2087 c.c. ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la
tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Pertanto, il datore di lavoro è, pertanto, responsabile dei danni cagionati dalla mancata predisposizione di tutti gli strumenti richiesti dall’ordinamento per la salvaguardia dei propri dipendenti. Inoltre, il datore di lavoro può essere chiamato a rispondere “per i danni arrecati dal fatto illecito” dei preposti o sorveglianti cui siano delegate le funzioni di garanzia (art. 2049 c.c.), risultando così responsabile anche quando l’omissione delle misure di sicurezza sia posta in essere da altra persona da lui incaricata nell’ambito delle mansioni conferite. Si aggiunga che per le malattie professionali tabellate, stante la presunzione legale dell’origine professionale dello stato morboso, la responsabilità civile del datore di lavoro sussiste unicamente se è accertata penalmente una responsabilità sua o della persona di cui egli deve rispondere civilmente, mentre per le malattie non tabellate il lavoratore deve fornire la prova che l’evento è riferibile a colpa del datore di lavoro per avere omesso di adottare le necessarie cautele per tutelare la sua integrità fisica.
Ecco perchè si chiede anche l’intervento dell’Ispettorato Territoriale in questa fase, in quanto necessario per l’accertamento delle suddette violazione.
Occorre, inoltre, precisare che – seppur l’art. 2087 c.c. non configuri una ipotesi di responsabilità oggettiva – l’obbligo gravante sul datore di lavoro di prevenzione degli infortuni sul lavoro non si limita all’osservanza di tutti i dispositivi di sicurezza, ma si estende al corretto coordinamento degli stessi
lavoratori.
Del resto, le strutture sanitarie sono tenute all’osservanza delle precauzioni standard oltre a quelle previste per via aerea, da droplets e da contatto. Il personale sanitario è stato sin dall’inizio dell’emergenza epidemiologica esposto al rischio contagion, ed in aperta violazione ad ogni normative è stata omessa la dotazione di mascherine con i filtranti respiratori e delle protezioni per gli occhi. Addirittura, come già denunciato anche sugli organi di stampa, ai sanitari è stato impedito di indossare finance le mascherine reperite inizialmente epersonalmente dai singoli lavoratori, per evitare allarmismi alla publica utenzaTale generale situazione espone TUTTI i sanitari impegnati e privi delle adeguati e prescritti DPI al rischio contagio, che oltre al danno alla salute del singolo rischia di creare una diffusione e trasmissione del virus anche tra gli stessi Operatori sanitari con gravissime ricadute anche sull’utenza, ciò in ragione della ulteriore omissione del datore di lavoro in ordine agli accertamenti sanitari sui singoli lavoratori entrati in contatto con i vari pazienti. . La verificata alta contagiabilià del covid-19, fa si che non sia sufficiente l’utilizzo di semplici mascherine chirurgiche (NEANCH’ESSE FORNITE), MA RISULTI INDISPENSABILE INDOSSARE, PERLOMENO DELLE MASCHERINE FFP2 o meglio ancora le FFP3, ovviamente dotate di filtro.

Inoltre le ulteriori disposizioni contenute nei vari DPCM e circolari ministeriali, unitamente ai provvedimenti adottati dalle autorità sanitarie locali e territoriali e della Regione Calabria prevedono che tutti gli operatori che operano a meno di 1 metro dalla bocca di pazienti COVID positivi senza mascherine, devono indossare le mascherine FFP2 e, nel caso di tampone faringeo o intubazione, necessariamente le FFP3.
Tanto detto, si conferma e si evidenzia come tutto il personale sanitario operante nelle varie strutture ospedaliere della Calabria sia sprovvisto dei DPI di
secondo livello prescritti e, financo carente della dotazione di mascherine (anche di quelle diverse dale FFP2 e FFP3). Tale situazione si consuma a danno di ogni medico, anche di quelli che devono eseguire procedure invasive o che generano aerosol.
Addirittura anche i sanitari che lavorano nelle terapie intensive ed i medici del SUEM 118 sono sprovvisti dei Dispositivi di protezione individuale, alla cui non si è proceduto sin dall’inizio della emergenza epidemiologica. Tutti i reparti lamentato la carenza di DPI .Tampoco puo’ essere invocata dal
Datore di Lavoro una generica contingentedifficolta/impossibilita’all’approvvigionamento,,essendo in capo allo stesso
l’onere di esperire ,e darne prova,, ogni possibile azione tesa a dotarsi dei precitati DPI ,anche col ricorso a modalita’ extraordinarie di applicazione del
codice degli appalti,per l’incombenza del periculum in mora ed il concrerischio di danno grave ed irreparabile all’integrita’ fisica e psichica degli
operatori.
Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede CON SOMMA URGENZA di ACCERTARE la violazione delle norme del D.Lgs. n. 81/2008 come sopra
richiamate e dell’art. 2087 c.c. in materia di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, ovvero la violazione delle prescrizioni adottate dal Governo italiano e dalle autorità sanitare centrali e locali per l’emergenza epidemiologica a tutela dei lavoratori e degli operatori sanitari.
si chiede , altresì Di adottarie tutti i provvedimenti necessari ed urgenti a garanzia della salute degli operatori sanitari e, nell’interessa della sicurezza e salute pubblica. Valutare la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica competente per territori.

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