Consiglio comunale, il 30 si torna in aula. Modifiche al regolamento per rinvioTari

Ecco il documento che sarà discusso dagli eletti di Palazzo De Nobili

Quattro modifiche di regolamento tra le misure da adottare per affrontare la Fase 2. E’ questo il senso dell’azione intrapresa dall’amministrazione comunale. Dopo i primi confronti, ora, l’appuntamento è in aula per una seduta calendarizzata in tempi record dal Consiglio Comunale, guidato dal presidente Marco Polimeni. Il 30 aprile l’assise sarà, infatti, chiamata a votare la modifica al regolamento comunale che consentirà un rinvio per ciò che concerne il pagamento della Tari. Quattro le modifiche.

Prima modifica riguarda l’articolo 32 in materia di riscossione:

il Comune riscuote la Tari dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale, tributo provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di maggio (31), luglio (31), settembre (30) e dicembre (5), con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di luglio di ciascun anno. La TARI è versata al Comune tramite modello di pagamento unificato (F24) di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i cui codici tributo sono stati istituiti con Risoluzione n° 45/E dell’Agenzia delle Entrate del 24 aprile 2014. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’avviso di pagamento è notificato, a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, sollecito di avviso di pagamento. Il suddetto sollecito indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla Copia informatica conforme ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e s.m. ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà all’accertamento con irrogazione di sanzione per omesso pagamento di cui all’articolo 30 e seguenti, comma 1, oltre agli interessi di mora, calcolati al tasso legale vigente e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, sono rateizzabili secondo la seguente griglia: fascia di importo numero massimo rate: da € 100,00 a € 500,00 fino a 12 rate mensili; da € 500,00 a € 2.000,00 fino a 12 rate mensili; da € 2.000,01 a € 4.000,00 fino a 24 rate mensili; da € 4.000,01 a € 10.000,00 fino a 36 rate mensili; oltre € 10.000,01 fino a 60 rate mensili.

Seconda modifica: Articolo 32 bis – Accertamento esecutivo tributario

Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all’articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l’indicazione dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie”. Gli atti devono altresì recare espressamente l’indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l’indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni. L’avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell’ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.  Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l’accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l’accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo procede all’affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all’emissione degli atti stessi. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell’articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono: il Comune di Catanzaro; l’Agenzia delle Entrate-Riscossione; i soggetti affidatari di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997. Il Funzionario responsabile del tributo individua i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Terza modifica: allegato B al Regolamento di applicazione Tassa Rifiuti TARI; Categoria 11.

Agenzie e uffici enti pubblici; uffici privati in genere  autoscuole;  laboratori di analisi; agenzia di viaggio, ricevitorie di qualsiasi genere, internet point; servizi amministrativi di strutture sanitarie in genere pubbliche e private; emittenti radio televisive pubbliche e private. Categoria 12. Banche, istituti di credito e studi professionali istituti bancari, assicurativi e finanziari pubblici e privati, studi professionali in genere.

Quarta modifica:  disposizioni transitorie:

il Comune o l’ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU) e/o Tassa sui rifiuti e sui servizi (TARES) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell’entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto. Per il solo anno 2020, per l’emergenza epidemiologica Covid -19 in atto, il versamento della prima rata (31 maggio 2020) è sospeso e rinviato al 5 dicembre 2020 unitamente all’ultima rata. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili. Le disposizione del presente regolamento saranno adeguate a seguito di successivi interventi legislativi in materia. Di dare atto che le modifiche al Regolamento approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2020; di allegare alla presente l’integrale Regolamento di applicazione della Tassa rifiuti (TARI), contenente le modifiche apportate; di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa alla tassa sui rifiuti “TARI al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;  di prendere atto che a decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernente la tassa rifiuti (TARI), acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.