Chiarimenti dalla Regione: “Ecco a chi fa riferimento l’ordinanza 35”

Le attività consentite a partire dal 27 aprile 2020 riguardano le prestazioni specialistiche ambulatoriali da erogarsi presso le strutture private accreditate e private autorizzate

In relazione all’Ordinanza n. 35/2020, pubblicata sul sito web regionale, si precisa che dal combinato disposto dalle Ordinanze n. 4/2020, n.29/2020 e n.35/2020 si evince che le attività consentite a partire dal 27 aprile 2020 riguardano le prestazioni specialistiche ambulatoriali da erogarsi presso le strutture private accreditate e private autorizzate, che siano in grado di garantire l’applicazione delle misure elencate nell’allegato 1 all’Ordinanza 35/2020.
Tutte le Strutture, pubbliche, private accreditate e private autorizzate, continuano a garantire, ciascuna per le proprie competenze, le prestazioni ambulatoriali recanti motivazioni d’urgenza, nonché́ quelle di dialisi, di radioterapia e quelle oncologiche-chemioterapiche, le prestazioni concernenti la gravidanza a rischio e/o a termine ed i follow up non differibili, incluse le sedute di vaccinazione.

cosa continuano a garantire le strutture

Tutte le Strutture continuano a garantire, altresì, le prestazioni di ricovero urgenti, quelle per riabilitazione ospedaliera ed extraospedaliera acuta, post acuta ed estensiva, di ambito oncologico (incluse le prestazioni di II livello previste dalle campagne di screening oncologico), nonché le attività̀ programmate volte alla tutela della salute materno-infantile. Si chiarisce che l’allegato 1 dell’Ordinanza n. 35/2020 deve intendersi fare riferimento alle attività e prestazioni di cui punti 1, 2 e 3 dell’Ordinanza stessa; per le prestazioni erogate negli studi medici professionali, l’applicabilità di tutte le misure indicate nell’allegato 1, può essere rapportata all’effettiva dimensione organizzativa e logistica esistente, pur dovendosi comunque garantire le azioni di prevenzione e di gestione del rischio necessarie a tutelare gli assistiti ed il personale.