Falduto alla Procura generale presso la Corte dei Conti: “Lo schiaffo del Presidente agli avvocati interni”

Essposto contro la nomina di Borgo come coordinatore reggente dell'avvocatura regionale

Non è solo la nomina del coordinatore dell’Avvocatura regionale ad essere finita nel mirino del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Catanzaro che ha chiesto e ottenuto l’annullamento del provvedimento adottato dall’ente,  da parte del tribunale del lavoro, ma anche la successiva decisione di affidare l’incarico al dirigente del segretariato generale, che ora si incardina nelle vie giudiziarie. L’avvocato Paolo Falduto ha infatti inoltrato  un esposto alla Procura Generale presso la Corte dei Conti.

Il Presidente della Regione vuole estromettere gli avvocati interni

Secondo Falduto : “Che il disegno del Presidente di estromettere illegittimamente gli Avvocati interni all’avvocatura da una possibile scelta stia apparendo chiaro lo si desume da una circostanza. Il giorno stesso in cui è stata notificata all’amministrazione l’ordinanza decisoria il Presidente, per dare continuità alle funzioni, avrebbe ben avuto la possibilità (e se non l’ha fatto è solo per sua carenza e\o oramai malcelata ostinazione ed ostracismo assoluto verso gli avvocati interni) di nominare un coordinatore reggente, com’è avvenuto più volte in passato (ovviamente nelle more della procedura d’avviso e successiva selezione), di nominare cioè un avvocato interno (non l’avvocato Falduto, si badi bene, perché direttamente interessato nel giudizio pendente) che avesse i requisiti dell’essere cassazionista iscritto all’elenco speciale e dello svolgimento di attività difensiva almeno decennale, come previsto dall’art. 10 l.r. n. 7\96, e l’avvocatura regionale ne è piena (il penultimo e l’ultimo Coordinatore, negli ultimi cinque anni, sono stati, com’è noto ai più, avvocati interni reggenti). Invece si è proceduto alla  nomina di  Maurizio Borgo, Dirigente del Dipartimento Segretariato Generale, Avvocato dello Stato in aspettativa, con ciò commettendo l’ennesima voluta, assolutamente intenzionale, illegittimità\illiceità, perché: a) l’Avv. Borgo, Avvocato dello Stato di ripete in aspettativa (di cui s’è sentita la necessità nel DPGR d’incarico di enfatizzare la sua appartenenza alla IV classe di stipendio equiparato a quello di Presidente di Sezione della Cassazione!!!), non è iscritto nell’elenco speciale avvocati e né è iscrivibile, atteso che attualmente è Dirigente del Segretariato Generale, quindi esercitante funzioni amministrative; b) l’Avv. Borgo è perciò in palese conflitto con la nomina a Coordinatore, perché esercitante funzioni amministrative esecutive dell’indirizzo politico di pertinenza del suo Dipartimento e perché il Coordinatore dell’Avvocatura deve essere assolutamente terzo ed autonomo rispetto all’intera Amministrazione (attività amministrativa)”.

Il reggente deve essere un avvocato interno nelle more di una selezione pubblica

Continua Falduto nel suo esposto : “Dopo quest’ulteriore espressione di disprezzo degli avvocati interni (della loro esperienza, capacità professionale, limpidezza comportamentale), l’Avvocatura di Stato, difensore della Regione reclamante e per conto ovviamente della Regione che (AUTO)rappresenta, non ha avuto tema d’indicare, che “la sopravvenuta incertezza che si è creata … sta provocando un grave danno all’Amministrazione, in un settore evidentemente delicato e sensibile. La preoccupazione di non riuscire a conciliare l’Ordine del Giudice con le prerogative costituzionalmente garantite al Potere Esecutivo Regionale (N.D.R.: prerogative costituzionalmente garantite al Potere esecutivo? Quali, quelle di nominare a Coordinatore chi si vuole per far fare all’allineato ciò che interessa?) porta all’indecisione se non alla paralisi dell’ordinata attività dell’Avvocatura”. Ora: se il Presidente avesse voluto, COME AVREBBE DOVUTO, con la nomina di un reggente si sarebbe data assoluta continuità all’azione dell’Avvocatura. Ma il reggente, come detto, il Presidente avrebbe dovuto nominarlo scegliendo tra gli Avvocati interni, e ciò al Presidente evidentemente non sarebbe stato d’aiuto (per le sue intenzioni, evidentemente), perché i reggenti in passato hanno ben retto e, puta caso che ne uscisse fuori qualche altro che dimostrasse ampie capacità organizzative, ciò sarebbe di certo un problema, allorquando, dovendo selezionare dopo l’avviso, il Presidente si troverà a dover scegliere prima tra gli interni e solo dopo averli ritenuti, con motivazione ampia, inidonei, potrà fare riferimento all’esterno. Il Presidente, allora, ha preferito provvedere ad una illegittima nomina ad interim di soggetto non avente i requisiti (iscrizione all’albo speciale, nemmeno ottenibile, ed in posizione di conflitto – incompatibilità – con l’esercizio autonomo ed indipendente delle funzioni di Coordinatore dell’avvocatura). Allora, se danno ci sarà, dovrebbe essere il Presidente la causa prima del “grave danno all’Amministrazione”