Soverato, consiglieri comunali morosi nei confronti dell’ente. Scatta l’esposto in Prefettura

Potrebbe esserci un problema di incompatibilità per 6 neo eletti

E’ arrivata sulla scrivania del Prefetto di Catanzaro e su quella del segretario comunale di Soverato una segnalazione rispetto alla posizione di alcuni consiglieri comunali. Oggetto dell’esposto sarebbe la presunta incompatibilità di sei  neo eletti nel civico consesso della cittadina Jonica. L’incompatibilità, secondo quanto segnalato alle autorità competenti, deriverebbe dal fatto che gli amministratori si trovano in una posizione di morosità nei confronti dell’ente, o in maniera diretta o perché facenti parte del nucleo familiare di altri morosi. A poco vale la circostanza per la quale i morosi avrebbero iniziato ora a rateizzare il debito. Le norme in materia sono chiare.

Incompatibilità?
All’art. 63 Tuel, testo unico per gli enti locali, si dice che non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della Provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale   tra gli altri ,colui che avendo un debito liquido ed esigibile rispettivamente ,verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte. Tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell’avviso di cui all’art 46 del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n 602. Inoltre come ben spiegato nel parere del Ministero dell’interno  rateizzare i debiti non esclude i consiglieri in carica dall’incompatibilità

Contestazione post elezioni
Nel caso in cui l’accertamento della posizione nei confronti dell’ente si a avvenuta dopo l’elezione, l’articolo 69 del Tuel dice “Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste , come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo l il consiglio di cui l’interessato fa parte gliela contesta.

Dieci giorni per opporsi
L’amministrazione ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverli o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare. Qualora l’amministrazione non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto”. Tutto ciò non solleva l’interessato dalla responsabilità penale di aver sottoscritto una dichiarazione mendace