Battaglina, ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse

Sentenza del Tar sull'istanza presentata dalla Sirim S.r.l contro il Comune di San Floro

Improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Così si è pronunciato il Tar rispetto al ricorso presentato dalla Sirim S.r.l contro il Comune di San Floro e con l’intervento (ad opponendum) di Legambiente O.n.l.u.s per l’annullamento della determinazione del permesso di costruire (rilasciato alla Sirim) per la famosa isola ecologica denominata Battaglina. In più con il ricorso si chiedeva l’annullamento della deliberazione del Consiglio comunale (2014) con cu era stata espressa la volontà di sospendere il permesso di costruire del 2010.

Come si è arrivati a questa sentenza è presto detto.

La controversia è stata decisa con sentenza del 26 febbraio 2015 passata in cosa giudicata per la parte di interesse, con cui la determinazione dirigenziale  sono stati annullati, poiché non è stata ritenuta integrata alcuna forma di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte della Sirim S.r.l. e nemmeno alcuna delle ipotesi decadenziali previste dal regolamento negoziale.

Successivamente alla sentenza n. 415 del 2015, il Responsabile dell’Unità Operativa del Comune di Borgia (16 maggio 2017), ha assunto la determinazione avente ad oggetto: “Risoluzione del contratto di concessione in convenzione del 30.5.2008 n. 18 di Repertorio”, impugnata insieme ai conseguenti atti esecutivi, e cioè l’atto del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Borgia del 29 ottobre 2018,  di avvio del procedimento di esecuzione in danno della determina del 16 maggio 2017,  con invito alla ricorrente di provvedere alla restituzione al Comune di Borgia dei terreni di sua proprietà ricadenti nel territorio del Comune di San Floro, impugnata con i primi motivi aggiunti; e la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Borgia del 23 marzo 2019,  con la quale si è deciso di procedere alla esecuzione in danno della Sirim s.r.l. e a sue spese il rilascio del fondo e alla sua riduzione in pristino, impugnata con i secondi motivi aggiunti. Con sentenza del 12 maggio 2020  i ricorsi sono stati respinti.

Come già detto con questo ultimo ricorso, la Sirim S.r.l. ha impugnato il provvedimento di sospensione. E lo ha fatto per una pluralità di ragioni. Il ricorso, quindi, è stato trattato nel merito e spedito in decisione all’udienza pubblica del 7 ottobre. Il permesso di costruire, dapprima sospeso, è stato quindi annullato, con provvedimento peraltro impugnato d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale.

Ebbene, è evidente che il provvedimento che in via di autotutela ha caducato il permesso di costruire assorbe quello cautelare, che cessa di aver ogni effetto. Il ricorso avverso quest’ultimo, quindi, diviene improcedibile per difetto di interesse.