La polizza RC per architetti: un obbligo da cui non ci si può sottrarre

Le soluzioni di convieneonline.it

Gli architetti che svolgono la propria mansione nel settore privato sono tenuti a sottoscrivere una polizza del tipo RC per tutelarsi dai rischi professionali che possono derivare dalla loro attività. Si tratta di un obbligo che ormai è previsto da qualche anno, essendo entrato in vigore il 15 agosto del 2013, per effetto della proroga che è stata introdotta con il DPR 137 del 2012, la cosiddetta Riforma delle professioni. Ogni architetto è tenuto, nel momento in cui accetta un incarico, a informare il proprio cliente del massimale e di tutti gli estremi della polizza, come indicato anche dall’articolo 3 del DL 138 del 2011.

A cosa serve questa assicurazione

Ma qual è lo scopo di tale polizza? In sostanza, garantire al cliente il risarcimento a cui avrebbe diritto in seguiti a possibili danni subiti da un professionista. D’altro canto, gli stessi architetti possono essere tutelati dall’assicurazione, proprio perché il loro patrimonio non rischia di essere messo a repentaglio da eventuali richieste di risarcimento che dovessero venire accettate. Va detto che le norme non indicano le caratteristiche che devono essere rispettate dalle polizze, nel senso che si fa riferimento solo all’obbligo di stipula. Questo vuol dire che spetta al professionista decidere quale assicurazione sottoscrivere e scegliere le caratteristiche che ritiene più opportune dal punto di vista della franchigia, dello scoperto, della copertura dei rischi e del massimale.

Le soluzioni di convieneonline.it

Quando si ha bisogno di stipulare una nuova polizza RC per architetto, è consigliabile affidarsi al sito convieneonline.it, che mette a disposizione di chi lo visita una grande varietà di vantaggi, sotto forma di risparmio e di comodità. Uno dei punti di forza di ConvieneOnline è la personalizzazione che viene garantita in base alle reali esigenze degli utenti. Insomma, grazie a questo portale si può essere guidati in tutti i passaggi, non solo per la richiesta di un preventivo – ovviamente gratis – ma anche per la vera e propria sottoscrizione del contratto. Merito di una piattaforma di preventivazione flessibile e con numerose polizze tra cui scegliere.

Le responsabilità coperte

Un professionista ha responsabilità di natura disciplinare e penale, ma anche di carattere amministrativo e civile. La responsabilità civile viene coperta nel caso in cui l’architetto non osservi le norme che è tenuto a conoscere (si parla, in tale eventualità, di imperizia), ma anche nelle situazioni di imprudenza, di negligenza e di inadempienza. Nella maggior parte dei casi la copertura si estende anche alle circostanze in cui le azioni in questione sono rese con colpa grave. Tuttavia, non è previsto un risarcimento per le omissioni dolose, vale a dire per le situazioni in cui l’illecito viene compiuto in maniera volontaria e con coscienza.

La copertura è inoltre retroattiva, ovvero tutela nei casi in cui la richiesta di risarcimento avvenga per danni causati prima della stipula del contratto.

La responsabilità amministrativa

L’assicurazione RC architetti consente anche di tutelare la responsabilità amministrativa, con riferimento nello specifico alle situazioni che riguardano incarichi pubblici in cui è richiesto un pronunciamento della Corte dei Conti. Non è contemplata, invece, la copertura della responsabilità disciplinare e di quella penale, anche se a volte il pagamento di un premio superiore può garantire la copertura degli oneri e delle spese legali che devono essere affrontate se si è coinvolti in un procedimento penale.

Cosa bisogna sapere

Vale la pena di tener presente che le compagnie non sono obbligate ad assicurare i professionisti che si rivolgono a loro. Un rifiuto può essere motivato, per esempio, dal gran numero di richieste di risarcimento dei danni con cui un architetto ha dovuto fare i conti in passato. In linea generale, i professionisti che sono ritenuti a rischio ed hanno molta esperienza potrebbero essere “costretti” a pagare premi decisamente elevati.

Quali danni sono coperti

Ciascuna assicurazione prevede delle specifiche esclusioni, ed è per questo motivo che i contratti vanno sempre letti con la massima cura. Le polizze a rischi nominati indicano con precisione sia le attività coperte che le attività escluse; è riportata, inoltre, la tipologia di danno coperta. Le polizze all risks, invece, coprono tutto quello che non viene escluso in maniera esplicita dai regolamenti da cui l’esercizio della professione è disciplinato o dalla legge. Ci sono comunque delle esclusioni, che però sono limitate.