Ricorso di Amendola contro Lacava dichiarato inammissibile. Il consigliere comunale condannato a pagare le spese al Comune e alla controparte

Il motivo del contendere era la nomina del presidente dei revisori contabili

E’ stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Andrea Amendola e Lorenzo Costa  difesi da Adolfo Procopi contro la nomina di Franco Lacava  difeso da Crescenzio Santuori, per l’annullamento della delibera del Consiglio Comunale dell’11 gennaio 2021, n.5, avente ad oggetto la nomina dell’organo di revisione economica finanziaria, nella parte in cui è stato deliberato di rinnovare la votazione; di tutti gli atti connessi e conseguenti e specificamente: della richiesta di parere formulata dal Segretario generale del Comune di Catanzaro e della delibera del Consiglio Comunale del 24 febbraio 2021, n. 12. Visti il ricorso e i relativi allegati.

Contro il ricorso presentato dal consigliere comunale anche l’Associazione I Quartieri difesa da Pino Pitaro.

Il Tar ha accolto anche le tesi difensive del Comune di Catanzaro rappresentato da Saverio Molica.

I presupposti della non ammissibilità

Scrivono i giudici amministrativi: “Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Catanzaro e di Francesco Lacava; Visti gli atti di intervento; Visti tutti gli atti della causa; i giudici amministrativi ricordano che costituisce principio consolidato quello secondo cui la legittimazione dei consiglieri dissenzienti ad impugnare le delibere dell’organo di cui fanno parte ha carattere eccezionale, ed essa è pertanto limitata alle sole ipotesi in cui si lamenti la lesione della propria sfera giuridica, come, per esempio, nel caso di scioglimento dell’organo o di nomina di un commissario ad acta, in cui. detto effetto lesivo discende ab externo rispetto all’organo di cui il singolo consigliere fa parte, oppure nei casi in cui i vizi dedotti attengano ai seguenti profili: 1) erronee modalità di convocazione dell’organo consiliare; 2) violazione dell’ordine del giorno; 3) inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare; d) più in generale, preclusione, in tutto o in parte, dell’esercizio delle funzioni relative all’incarico rivestito.

L’illegittimità lamentata da amendola non attiene alla lesione del ruolo di consigliere comunale

Osservato che, nel caso di specie, il ricorrente, consigliere del Comune di Catanzaro, ha impugnato la delibera con cui il Consiglio comunale ha ritenuto di dover rinnovare la votazione per l’elezione del Presidente dell’Organo di revisione economico finanziaria, in quanto, secondo una corretta interpretazione del quadro normativo, si sarebbe dovuta ritenere perfezionata la nomina di  Rosamaria Petitto. Ritenuto, quindi, che l’illegittimità lamentata non attiene alla lesione del munus di Consigliere comunale, sicché il Consigliere comunale non è dotato di legittimazione attiva e il ricorso è inammissibile; Ritenuto che le spese di lite debbano essere regolate secondo il principio della soccombenza tra il ricorrente, il Comune di Catanzaro e il controinteressato, mentre possono essere compensate tra le altre parti.

La decisione dei giudici e la condanna per Amendola a rifondere le spese legali

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Condanna Andrea Amendola alla rifusione, in favore del Comune di Catanzaro,. persona del Sindaco in carica, delle spese e competenze di lite, che si liquidano in € 1.650,00, oltre ad accessori di legge. Condanna Andrea Amendola alla rifusione, in favore di Francesco Lacava, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 1.650,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.