Affidamento pontili porto di Catanzaro, secondo il CdS :”Considerazioni della Navylos non idonee”

La società condannata anche al pagamento delle spese al Comune e alla Bay What

Non ci sono volute molte argomentazioni da parte dei giudici del Consiglio di Stato per determinarsi sul ricorso presentato dalla Navylos (difesa da Giuseppe Pitaro) contro la sentenza del Tar Calabria che già aveva dichiarato corretta l’assegnazione dei lotti dei pontili a due ditte diverse.  “Le considerazioni dedotte dall’appellante scrivono i giudici –  non risultano idonee a superare quanto argomentato dalla sentenza impugnata, sia sotto il profilo del fumus boni iuris che del periculum in mora”. Non solo viene dunque respinta l’istanza cautelare, quanto viene condannato l’appellante al pagamento, in favore del Comune di Catanzaro (difeso da da Saverio Molica e Anna Maria Paldino)  e di Bay What s.r.l.s., (difesa da Virgilio Conte) delle spese di lite  che liquida in euro 2.000,00  complessivi per ciascuno di essi

(IN BASSO IL PEZZO SULLA PRIMA SENTENZA DEL TAR)

Affidamento pontili, il ricorso Navylos inammissibile perchè “non si può disattendere una norma del bando”

Cosa avevano scritto i giudici del Tar

“Con determinazione n. 1640 del 22 luglio 2020, il Comune di Catanzaro ha indetto una procedura di evidenza pubblica per l’affidamento temporaneo, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di aree demaniali marittime per l’installazione di pontili galleggianti nel porto di Catanzaro Marina, suddivisa in due lotti corrispondenti a due specchi acquei di circa 400 mq ciascuno; – il Lotto 1, per il quale hanno concorso Bay What s.r.l.s. e Navylos s.r.l., è stato aggiudicato a Bay What s.r.l.s., mentre il Lotto 2, per il quale avevano gareggiato Bay What s.r.l.s., Navylos s.r.l. e IPSM s.r.l., è stato aggiudicato a Navylos s.r.l.”

Navylos s.r.l.  – si legge ancora – ha impugnato, formulando domanda cautelare, l’aggiudicazione del Lotto 1 a Bay What s.r.l.s. lamentando che quest’ultima non avesse sufficientemente dimostrato il requisito di capacità tecnica prescritto dall’art. 5 n. 3) del disciplinare di gara, ossia «di avere gestito moli, pontili, ormeggi ad uso diporto per un minimo di 2 anni nei precedenti 5 anni costituendosi in giudizio, il Comune di Catanzaro e Bay What s.r.l.s., oltre a contestare la fondatezza della doglianza, hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse all’impugnazione dell’aggiudicazione del Lotto 1, poiché gli artt. 12 del bando e 7 del disciplinare vieterebbero l’assegnazione di entrambi i lotti alla stessa impresa; – all’esito della camera di consiglio del 23 marzo 2021, tenutasi per la trattazione della domanda cautelare, la causa viene definita con sentenza in forma semplificata, ricorrendo i presupposti dell’art. 60 cod. proc. amm.. Ritenuta condivisibile l’eccezione preliminare formulata dall’amministrazione e dalla controinteressata”

(IN BASSO LE ALTRE VICENDE CHE IN QUESTI GIORNI HANNO RIGUARDATO PONTILI E PORTO DI CATANZARO)

Sgomberati i pontili. Ma sul Porto, saltano nervi, si rimettono deleghe e girano audio. Sulle procedure restano i dubbi del Gip

La Navylos aveva chiesto di disattendere una norma del bando

“Osservato, infatti, che l’art. 12 del bando, ripreso dall’art. 7 del disciplinare, stabilisce testualmente: «Trattandosi di due lotti separati la Commissione procederà prima alle procedure del lotto n. 1 ed, a seguire, del lotto n. 2. Ad ogni concorrente non può essere concesso più di un lotto, pertanto l’assegnatario individuato per il Lotto 1, ove presente in gara anche per il Lotto n. 2 sarà automaticamente escluso dall’assegnazione del lotto n. 2, salvo il caso di unico concorrente in gara. Ritenuto che la regola di alternatività dell’aggiudicazione dei lotti impedisca a Navylos s.r.l., aggiudicataria del Lotto 2, di contestare l’aggiudicazione del Lotto 1, non potendo ambire al conseguimento di entrambe le concessioni. Ritenuto che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, non ricorra nella fattispecie «il caso di unico concorrente in gara (…) giacché: – la clausola di salvezza tende ad assicurare l’aggiudicazione del lotto quando nessun altro abbia manifestato interesse al conseguimento della concessione e ha riguardo all’assenza ex ante di altri concorrenti e non all’assenza ex post di altri possibili aggiudicatari; – tra l’altro, Bay What s.r.l.s. è stata estromessa dal Lotto 2 in quanto già aggiudicataria del Lotto 1”