Gettonopoli, pugno duro del Gip: “Subdola strumentalizzazione del foglio presenze e non regge l’esiguità del danno”

Ecco perchè il giudice dice no all'archiviazione della posizione dei consiglieri ancora indagati

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Deve aver lasciato di stucco la decisione del Gip del tribunale di Catanzaro che ha respinto la richiesta del Pm di archiviare le posizioni dei consiglieri comunali indagati nell’affaire Gettonopoli per tenuità del fatto. L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Catanzaro e condotta dalla sezione di Pg dei Carabinieri, era iniziata a dicembre 2019 e si era arricchita già di molti colpi di scena.

Gettonopoli, il Gip non accetta archiviazione per tenuità del fatto

Richiesta contro al quale per altro gli stessi indagati si erano opposti “pretendendo” di ricevere un’archiviazione piena della loro posizione. Una sorta di gioco delle parti che trova giustificazione nell’interpretazione del diritto, che compete ovviamente agli organi preposti che ,mantengono, l’uno rispetto all’altro, autonomia e indipendenza. Senza dimenticare che i consiglieri ancora indagati nella vicenda hanno più volte cambiato idea rispetto al come porsi davanti l’autorità giudiziaria.

Gettonopoli, i consiglieri puntano all’archiviazione piena. Il Gip si riserva

 

Scrive il Gip : “ La legislazione (si dice così per brevità ma il giudice cita tutte le fonti) stabilisce che la corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni. D’altra parte il regolamento del consiglio comunale di Catanzaro prevede che i consiglieri hanno diritto a percepire per la partecipazione ad ogni seduta di consiglio e di commissione consiliare un gettone di presenza il cui ammontare è fissato, nei limiti previsti dalle norme vigenti, con deliberazione consiliare”.

“Nelle varie opposizioni – continua la Valenzi – è stato evidenziato che non è prevista una durata minima delle sedute ai fini della maturazione del diritto alla percezione del gettone di presenza. Questo non appare condivisibile. E’ il significato stesso delle parole utilizzate nel regolamento e nella legge a richiedere un coinvolgimento dei consiglieri alle sedute e ciò compatibilmente con l’attività che sono chiamati a svolgere. Quel che rileva infatti è la corresponsione del gettone di presenza è subordinata dalla normativa, non già ad una qualsiasi ed indeterminata attività politica, convenzionale o meno che sia, bensì a quella specifica attività costituita dall’Effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commisisoni”.

 

Subdola strumentalizzazione del foglio presenze

“La condotta ingannatoria – si legge ancora nel provvedimento – non va rintracciata nell’erronea o mendace verbalizzazione, quanto nella subdola stumentalizzazione del foglio presenze in modo antitetico rispetto alla sua finalità”.

Nessuna disparità di trattamento tra gli indagati ed i 4 consiglieri la cui posizione è stata già archiviata

“Non si ravvisa – continua il giudice – una disparità di trattamento tra le posizioni di Riccio, Battaglia, Fiorita e Bosco (destinatari di un provvedimento di archiviazione per insostenibilità dell’accusa in giudizio) e quella degli indagati, considerata la non sovrapponibilità, alle posizioni in disamina, delle motivazioni articolate dal P.M. Per altro, anche laddove il P.M. ha formulato un capo di imputazione concorsuale, soprattutto con il riferimento ai delitti di falso, ha distinto le condotte riconducibili ai singoli indagati”.

Gettonopoli, quattro le posizioni archiviate senza passare per la “tenuità del reato”

Non regge, secondo il giudice, l’esiguità del danno valorizzando la tenuità del lucro, il contenimento del comportamento in una arco temporale contenuto (poco più di un mese). La restituzione di quanto in ipotesi indebitamente percepito, non si spiega sulla configurabilità del reato, ma si presta a limite ad attenuare la pena prevista per la fattispecie ipotizzata. “Ci si trova – sottolinea il Gip – davanti ad un profitto che non può ritenersi del tutto inconsistente. Il concetto di esiguità non è legato solo al valore economico, ma tiene conto della complessiva minima capacità della condotta di danneggiare, in modo oggettivo, la sfera globale di interessi della persona offesa dal reato”. “In ragione della frequenza dei comportamenti, della verosimile durata della violazione (desunta dalla disinvoltura con cui venivano posti in essere alcuni comportamenti), delle modalità subdole utilizzate e delle conseguenze non minime di danno, va esclusa, secondo i canoni della valutazione, la ricorrenza dei due indici criterio (particolare tenuità dell’offesa e non abitualità del comportamento)”

Per quanto concerne il delitto di falso, sottolinea Il Gip che, stando alle dichiarazioni del presidente del consiglio Marco Polimeni, sono i presidenti verbalizzanti a trasmettere i fogli presenza alla presidenza e alla ragioneria e quindi è difficile sostenere, senza fare ulteriori approfondimenti, che non si fossero resi conto di ciò che realmente c’era da verbalizzare. tant’è che l’indagato Mirarchi per bene due volte ha interpellato la presidenza per avere lumi circa la durata minima della partecipazione alle commissioni.

 

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