Ordine dei farmacisti, procedimenti e sospensioni decise secondo legge e codice deontologico

"È doveroso chiarire che esiste un’evidente e sostanziale differenza tra l’attivazione di un procedimento disciplinare e la sospensione disposta a seguito di un inadempimento all’obbligo vaccinale previsto dal D.L. n. 44/2021"

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L’Ordine dei Farmacisti, prendendo atto dell’ultimo articolo pubblicato dalla testata web Catanzaroinforma, ritiene opportuno precisare quanto segue:

È doveroso chiarire che esiste un’evidente e sostanziale differenza tra l’attivazione di un procedimento disciplinare e la sospensione disposta a seguito di un inadempimento all’obbligo vaccinale previsto dal D.L. n. 44/2021 ed in particolare l’art. 4 sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. 26/11/2021 n. 172. Infatti, mentre nel caso di attivazione dei procedimenti disciplinari, il compito e la finalità del Consiglio Direttivo è di accertare la rispondenza del comportamento dell’iscritto ai canoni deontologici e, pertanto, per l’accertamento dei fatti che legittimerebbero l’emissione di una sanzione disciplinare è quasi sempre necessario attendere gli esiti delle indagini dell’Autorità Giudiziaria competente, anche al fine di commisurare l’adeguata sanzione, nei casi afferenti le prescrizioni del D.L. in questione l’Ordine è un mero accertatore/esecutore di quanto in esso esplicitamente già sancito (ex art. 4 comma 3 e 4, DL n. 44/2021 e s.m.i.) e cioè deve in sequenza provvedere alla verifica dell’avvenuta vaccinazione attraverso la piattaforma digital green pass, invitare l’iscritto ancora inadempiente a regolarizzare la sua posizione e, solo scaduti i termini previsti per la regolarizzazione, attivare la procedura di sospensione dell’iscritto.

Al verificarsi di tale ultima circostanza, non trattandosi quindi di una sanzione disciplinare non deve essere indicata alcuna motivazione nell’albo nazionale, ma va effettuata una semplice annotazione, peraltro provvisoria, poiché viene cancellata automaticamente al momento dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte dell’iscritto e comunque non oltre il termine dei sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

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