Sant’Anna hospital, ulteriore conferma dal Consiglio di Stato: la struttura era pienamente accreditata anche nel 2020

No dei giudici con condanna alle spese

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Ricorso respinto e sentenza impugnata confermata. Così hanno deciso i giudici del Consiglio di Stato in merito alla diatriba tra Asp e Sant’Anna Hospital per la riforma della sentenza 1356 del 3 luglio 2021 del Tar che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto in primo grado da Villa S. Anna S.p.a.,  nei confronti della Regione Calabria e del Commissario ad acta per il Piano di rientro dai disavanzi sanitari e, nel resto, ha accolto il ricorso della struttura, annullando la nota 142379 del 22 dicembre 2020, a firma congiunta della Commissaria e del Direttore amministrativo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, e le note prot. n. 1028 del 23 dicembre 2020 e prot. n. 1038 del 24 dicembre 2020.

In sostanza i giudici hanno  respinto (con condanna alle spese) l’appello proposto dall’Azienda Sanitaria (gestione commissariale) contro la sentenza del Tar che aveva accolto il ricorso del S. Anna.

“Le vicende penali sulle quali tanto insiste l’appellante, da ultimo, anche nella memoria di replica depositata l’11 aprile 2022, questo Consiglio di Stato, sempre nella citata sentenza n. 2773 del 2021, ha rilevato che, a far data dal 1° ottobre 2019, la sospensione dell’U.T.I.C. è stata ufficializzata dalla casa di cura e tale vicenda è confluita nel procedimento di rinnovo dell’accreditamento, ove è stata oggetto di verifiche e prescrizioni, di cui si è successivamente accertato l’adempimento” – si legge nel dispositivo di sentenza.

“L’emergere di fatti di rilevanza penale è stato seguito, giova ribadirlo ancora una volta in questa sede, da un’attività amministrativa tendente a superare le criticità, positivamente riscontrata dalla stessa Azienda, oltre che da interventi di self cleaning – si legge ancora.  Ne segue che correttamente il primo giudice ha annullato le note sopra menzionate, aventi un contenuto provvedimentale lesivo del tutto illegittimo, per le ragioni già ampiamente chiarite dalla sentenza n. 2773 del 2021 di questo Consiglio, per la medesima vicenda amministrativa e tra le medesime parti, con efficacia incontestabile di giudicato. Le censure dell’appellante, in quanto dirette a rimettere surrettiziamente in discussione, con argomenti già ampiamente esaminati e confutati da questo Consiglio di Stato, l’autorità di questo giudicato, sono a maggior ragione infondate e vanno tutte respinte. Ne segue la reiezione dell’appello, con la conferma della sentenza impugnata per le assorbenti ragioni esposte, apparendo il ricorso proposto in prime cure dall’odierna appellata ammissibile, procedibile e – in parte qua – fondato, come ha ben statuito il primo giudice. Le spese del presente grado del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell’appellante. Rimane definitivamente a carico dell’Azienda, per la soccombenza, anche il contributo unificato richiesto per la proposizione del gravame.

Anche in fase d’appello il S’Anna è stato difeso dall’avvocato Alfredo Gualtieri (con mandato difensivi conferito dagli amministratori de l tempo, Parisi presidente).

 

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