Avviso orale del Questore, il Tar rigetta ricorso perchè soggetto “non rispetta le leggi con l’arroganza di chi pensa di non essere punito”

Importante decisione dei giudici amministrativi a carico di un uomo di Catanzaro

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Annovera precedenti di polizia per detenzione illegale di armi e munizioni continuato, riciclaggio continuato, furto tentato e continuato in concorso, maltrattamenti in famiglia, è solito frequentare persone con precedenti di polizia alcune delle quali con precedenti per reati armi e stupefacenti.  “frequenta soggetti della criminalità locale e gravati da pregiudizi penali e di polizia. (…) può aspirare ad un sicuro inserimento nella criminalità di maggiore spessore, incurante di quelle che possono esserne le conseguenze, non rispetta le Leggi con l’arroganza di chi ritiene di non essere punito. (…) il proponendo risulta persona pericolosa per l’ordine e sicurezza pubblica”.

Tanto è bastato ai giudici del Tar di Catanzaro per rigettare il ricorso presentato da un uomo raggiunto da avviso orale emesso dal Questore di Catanzaro.

Secondo i giudici amministrativi l’avviso orale è un provvedimento monitorio, col quale si invita il soggetto avvisato a modificare il proprio comportamento, per non incorrere in ulteriori e più gravi condotte pericolose, ovvero commettere reati, l’intervento dell’autorità di Pubblica Sicurezza, consistente nell’invito a cambiare condotta, deve essere considerato urgente e tale quindi da giustificare ex se l’omissione dell’avvio del procedimento. Nella fattispecie, il provvedimento prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico avverso l’avviso orale del Questore di Catanzaro è motivato sul rapporto della Questura di Catanzaro e dell’informativa della Compagnia dei Carabinieri dai quali emerge che l’odierno ricorrente annovera precedenti di polizia

Dall’informativa dell’Arma dei Carabinieri a carico del ricorrente, inoccupato e già avvisato orale di P.S., viene indicata per un verso una nutrita serie di frequentazioni controindicate, che coprono un arco temporale dal 2006 al 2012 ma anche un significativo numero di precedenti di polizia, anche recenti (deferimento all’A.G. per maltrattamenti in famiglia: esecuzione dell’ordinanza di misure cautelari di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento per i medesimi reati; esecuzione di decreto di carcerazione con sospensione da parte della Procura della Repubblica; -deferimento all’Autorità Giudiziaria per riciclaggio e violazione normativa sulle armi).

Nello specifico, le frequentazioni pregresse con soggetti controindicati evidenziata negli atti processuali nel suo complesso risulta idonea a coprire un significativo arco temporale e anche temporalmente recente e, comunque, ben può saldarsi con l’ulteriore considerazione dei più recenti pregiudizi individuati a suo diretto carico.

Ancora, la deduzione dello stato di inoccupazione del ricorrente – ritenuta potenzialmente fonte, nel contesto così come descritto, di avvicinamento ad attività criminali – non risulta essere stata adeguatamente ed efficacemente contestata, né in sede amministrativa né in sede processuale, non avendo prodotti egli elementi da cui individuare eventuali fonti di reddito, ragion per cui detto elemento non irragionevolmente è stato valorizzato a carico del ricorrente.

Inoltre, l’assenza di condanne penali definitive non costituisce di per sé, elemento ostativo all’adozione dell’Avviso orale, nel senso che la traduzione di pregiudizi di polizia in condanne penali non costituisce presupposto necessario per l’adozione dell’avviso orale.

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