Il CdS ha deciso, la Soprintendenza Archeologia resta a Crotone. Lo status di capoluogo non basta
A nulla sono valse le ragioni dell'amministrazione contro al decisione del Ministero che secondo i giudici amministrativi resta discrezionale
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Resterà a Crotone la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone. A deciderlo è stato il Consiglio di Stato.
Con ricorso al Tar Lazio – Roma il Comune di Catanzaro ha impugnato il decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MIBACT), col quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale dell’amministrazione periferica del ministero nella parte in cui ha stabilito di ubicare a Crotone la sede della neo istituita Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone. Nel giudizio è intervenuta ad adiuvandum la Provincia di Catanzaro.
COSA DICEVA IL COMUNE
Col primo motivo si denuncia l’errore commesso dal Tribunale nel disconoscere al Comune di Catanzaro la legittimazione ad agire, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
E invero, il giudice del Tar, traendo spunto dall’affermazione dell’odierno appellante secondo cui “il non aver previsto la sede della neo istituita Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone nel capoluogo (unico caso in Italia) comporti la mancata istituzione nella Regione Calabria degli Uffici di esportazione, con evidente lesione delle garanzie di tutela dei beni culturali dell’intera Regione ed aggravio di tutte le procedure connesse”, ha ritenuto che il comune non fosse “legittimato a far valere in giudizio interessi imputabili all’intero ambito regionale la cui tutela è affidata alla Regione, ai sensi degli artt. 5 e 114 Cost., e dunque ad un altro soggetto costituzionalmente distinto che, solo, potrebbe rivendicare la pretesa irrazionalità delle scelte effettuate con il d.m. impugnato”.
Tuttavia, la circostanza evidenziata dall’amministrazione comunale avrebbe avuto, come unico scopo, quello di dare maggiore enfasi alle conseguenze che sarebbero derivate dell’impugnato provvedimento.
Il comune, quale ente esponenziale della comunità insediata sul proprio territorio, incisa dal provvedimento impugnato, sarebbe, invece, portatore di un interesse diretto, personale e attuale a ricorrere. La doglianza è fondata.
Perchè la Soprintendenza dovrebbe stare stare nel capoluogo di Regione ma il CdS dice di no
Con un primo motivo si lamenta che il D.M. impugnato sarebbe illegittimo per illogicità, carenza di motivazione, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento, dato che il Comune di Catanzaro sarebbe l’unico capoluogo di regione a non avere una soprintendenza.
D’altra parte, l’individuazione del capoluogo di regione come sede della soprintendenza risponderebbe a una logica connessa alle funzioni da queste ultime esercitate e sarebbe, inoltre, coerente col disposto dell’art. 41, comma 3, del D.P.C.M. 2/12/2019, n. 169 (recante il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali), laddove prevede che la “Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio assicura la presenza di un numero adeguato di uffici esportazione”, norma violata, invece, dal provvedimento gravato.
Occorre premettere che col D.M. 21/2020, oggetto di impugnazione, è stata individuata la complessiva articolazione degli uffici dirigenziali, di livello non generale, dell’amministrazione centrale e periferica del MIBACT, in coerenza con il nuovo assetto organizzativo delineato col citato D.P.C.M. n. 169/2019.
Si tratta, quindi, di un provvedimento organizzatorio, espressione di un’ampia discrezionalità amministrativa, avente natura di atto generale, che, in quanto tale, non richiede, in base all’art. 3, comma 2, della L. 7/8/1990, n. 241, specifica motivazione.
La circostanza che Catanzaro sia l’unico capoluogo di regione a non essere sede di una Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, non è sintomo delle prospettate illegittimità, atteso che non risulta comprovata, in relazione alle esigenze di tutela dei beni culturali e paesaggistici in loco, l’omogeneità, delle situazioni poste a raffronto, che sola potrebbe giustificare la pretesa di un trattamento uniforme.
Cosa dice la legge
La norma dispone che: “La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio assicura la presenza di un numero adeguato di uffici esportazione. Detti uffici operano, di regola, nelle Soprintendenze aventi sede nelle città capoluogo di Regione”. Quindi, soltanto “di regola” gli uffici esportazione sono localizzati “nelle Soprintendenze aventi sede nel capoluogo di Regione”, senza escludere che possano essere ubicati anche in altre soprintendenze.
La questione degli immobili
Il comune di Catanzaro nel suo ricorso avrebbe sottolineato che la scelta di Crotone come sede dell’istituenda soprintendenza sarebbe illegittima, in quanto, in contrasto con gli obiettivi di riduzione e contenimento della spesa pubblica, comporterebbe esborsi finanziari che si sarebbero potuti evitare istituendola a Catanzaro, dove esisterebbero prestigiosi locali di cui il MIBACT già disporrebbe a titolo gratuito. Secondo il Consiglio di Stato il soggetto inciso dall’atto amministrativo non è legittimato a far valere, in sede giurisdizionale, la pretesa violazione delle norme che regolano i procedimenti di spesa in relazione a esigenze di contabilità pubblica e di bilancio, atteso che tali disposizioni non sono dirette a tutelare altro interesse se non quello, del tutto estraneo al rapporto intersoggettivo tra amministrazione e amministrato, al corretto andamento finanziario del soggetto pubblico.
Inconferente risulta, poi, il riferimento all’art. 49, comma 5, del D.P.C.M. n. 169/2019, il quale si limita a stabilire che “Al fine di assicurare l’immediata operatività delle strutture periferiche del Ministero, la Direzione generale Organizzazione e la Direzione generale Bilancio provvedono, ognuna per quanto di rispettiva competenza, alla verifica della congruità delle risorse umane e strumentali assegnate alle medesime strutture, ivi incluse le eventuali sedi e sezioni distaccate, e adottano, sentiti il Segretario generale e i Direttori generali competenti, tutti gli atti necessari a garantire il buon andamento dell’amministrazione centrale e periferica, nonché la più razionale ed efficiente distribuzione delle risorse umane”.
Trattasi, dunque, di una norma di carattere interno da cui non sorgono per i terzi pretese tutelabili davanti al giudice.
In ogni caso, l’appellante non ha dedotto che le due direzioni generali ivi contemplate non abbiano provveduto “alla verifica della congruità delle risorse umane e strumentali assegnate” alle strutture periferiche e che non abbiano adottano, “tutti gli atti necessari a garantire il buon andamento dell’amministrazione centrale e periferica, nonché la più razionale ed efficiente distribuzione delle risorse umane”.
Il Mibact non avrebbe considerato lo status di capoluogo di Catanzaro
Il MIBACT, secondo l’amministrazione, non avrebbe considerato che Catanzaro rappresenterebbe l’unica scelta rispondente ai criteri ispiratori della riforma, né avrebbe tenuto conto dello status di capoluogo di regione della città di Catanzaro. Oltre a ciò, si lamenta che la scelta di Comune di Crotone come sede della nuova soprintendenza, viziata per difetto d’istruttoria e carenza di motivazione, non sarebbe coerente con i parametri fissati nella citata relazione di presentazione del D.P.C.M. n. 169/2019.
Secondo il Consiglio di Stato il Comune non vanta alcun interesse tutelato a contestare le due gravate circolari con le quali viene dato avvio al procedimento per la copertura dei posti di dirigente di varie soprintendenze, tra cui quella con sede a Crotone.





