Hotel Torre del duca, il Tar dà ragione al comune

Pubblicata la sentenza che ha rigettato ricorso della Teorema

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    “Il Comune, dunque, legittimamente ha rigettato l’istanza di sanatoria in quanto la nuova destinazione d’uso, seppur ammissibile, necessitava di una variante al PAU, da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale. Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto”.

    Così si legge nella sentenza del Tar Calabria pubblicata oggi a proposito della controversia che oppone il Comune di San Floro alla società Teorema che gestisce l’hotel Torre del Duca. 

     

     

    FATTO e DIRITTO

    In data 5 agosto 2010 prot. n. 3500, la società Teorema Spa ha presentato presso l’Ufficio Tecnico del Comune di San Floro (CZ) istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’ex art. 36 DPR 380/01, relativo al fabbricato polifunzionale con relative pertinenze, allegando gli elaborati progettuali propedeutici alla valutazione della pratica.

    Con nota prot. n. 4395 del 07.12.2012 e seguita dalla notifica datata 10.12.2012, il Responsabile dell’area Tecnica ha espresso diniego alla società Teorema Spa, mettendo in evidenza che:

    1) la destinazione d’uso del piano terra “alberghiera” risulta difforme dalla destinazione assegnata dal P.A.U. come “Commerciale”;

    2) le intervenute modifiche sostanziali del P.A.U. approvato don D.C.C. n° 26/03 e recepito successivamente dalla variante al P.R.G., per effetto del cambio di destinazione d’uso da commerciale ad alberghiera, ha comportato il passaggio dal raggruppamento “b” al raggruppamento “a” d cui al comma 4 dell’art. 57 della L.R. n° 19/2002 e s.m.i., nonché la modifica delle aree standard nelle dimensioni, nella localizzazione e nel disegno comportano l’applicazione dei parametri di cui all’art. 35 delle N.T.A. .

    Pertanto consegue:

    a) un volume realizzato maggiore di quello assentibile dall’applicazione delle Norme del PRG ( mc 693,15 di volume in più);

    b) gli standard risultano minori alla quantità richiesta dalle norme per l’intero comparto (3902,44 mq in meno);

    c) Non sono previsti parcheggi pertinenziali per l’edificio polifunzionale come dettato dall’art. 41 — sexsies della Legge 17/08/1942 n. 1150 come modificato dall’articolo 2 della legge n. 122 del 1989;

    d) La cabina idrica/termica, la cabina elettrica ed i gazebi sono posizionati in area standard sottratta alla edificazione privata, area da cedere al Comune ai sensi degli impegni assunti convenzionalmente dalla Cooperativa Azzurra 83;

    e) alla data della richiesta di conformità, da parte della Teorema S.p.A., l’unità presente al piano terra era di proprietà di Mancuso Luigi e Vignola Maria.

    All’udienza del 22 agosto 2016 è stata disposta una verificazione sulle singole difformità.

    In data 5 giugno 2017 è stata depositata la predetta verificazione.

    All’udienza del 12 luglio 2017 il Tribunale ha disposto l’acquisizione dell’istanza di accertamento di conformità presentata dalla ricorrente completa degli allegati e della relazione tecnica.

    All’udienza pubblica del 18 ottobre 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

    In sintesi: il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune resistente, in data 30 novembre 2009, ha comunicato, con nota n.5923, alla Teorema Spa avvio del procedimento per accertamento dell’attività urbanistica-edilizia eseguita in località Torre del Duca; il Comune, il 3 marzo 2010, con il verbale n.835, ha accertato l’irregolarità nell’esecuzione di lavori edilizi a carico dell’odierna società ricorrente e con comunicazione n.836, sotto pari data, ha comunicato alla stessa la conclusione del procedimento avviato nel 2009 e che sarebbero state “…attivate” le procedure per l’irrogazione delle sanzioni amministrative e la demolizione delle opere abusive; la Teorema Spa, in data 5 agosto del 2010, ha presentato al Comune di San Floro, domanda di accertamento di conformità con effetto sanante del fabbricato polifunzionale con relative pertinenze realizzato in località Torre del Duca.

    La ricorrente ha dedotto che la motivazione del provvedimento impugnato travisa i presupposti e l’oggetto della istanza di parte e del procedimento applicabile non considerando che l’istanza ex art.36 attiene solo alla conformità di talune opere realizzate agli assensi comunali costituiti da permesso di costruire n.340/2005 e 341/2005 e successive DIA. La Teorema spa riferisce che: a) ha prodotto istanza ex art. 36 D.P.R. 380 del 2001 per l’accertamento di conformità non certo del complesso polifunzionale in quanto tale ma limitatamente a quelle singole e specifiche opere puntualmente indicate in dettaglio alla pag.3 della relazione integrante la domanda ex art.36 TU; b) avrebbe allegato la dettagliata relazione tecnica, corredata da elaborati, a firma dell’ing. Giuseppe Figliorneni nella quale si attesta, che la realizzazione delle opere è avvenuta in virtù del permesso di costruire n.341 del 2006 e delle DIA successive; c) che, comunque, gli interventi realizzati sono conformi alla disciplina urbanistica vigente nel Comune di San Floro sia al momento della realizzazione degli stessi sia al momento della presentazione della domanda.

    La ricorrente, in sintesi, deduce che il Comune ha ignorato il contenuto e l’oggetto della domanda di conformità, insistendo un una inammissibile valutazione totale e unitaria della legittimità dell’intero complesso edilizio.

    Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.

    Dagli atti versati nel giudizio è emerso che il mutamento di destinazione non poteva avvenire con DIA poiché sarebbe stato necessario un permesso di costruire, atteso il passaggio dalla categoria b) alla categoria a) come previsto dall’art.57 della LUR 19/2000. Infatti la destinazione e le caratteristiche dell’edificio polifunzionale erano state assegnate a seguito di atto consiliare, con l’approvazione di un intervento di edilizia economica residenziale ai sensi dell’art. 35 della legge 865/71, D.C.0 n° 26/2003, in variante al PRG con deroghe alla norme urbanistiche mediante la procedura di cui all’art. 14 della LUR; di conseguenza il cambio d’uso del polifunzionale avrebbe richiesto l’approvazione del medesimo organo comunale secondo le previsioni legislative e nel rispetto della convenzione sottoscritta ai sensi dell’art. 35 della lg. 865/71.

    Alla luce delle considerazioni che precedono le DIA presentate nel 2009 dalla ricorrente non hanno prodotto i propri effetti.

    D’altronde è la stessa Teorema s.p.a. che, nella relazione tecnica allegata all’istanza di accertamento di conformità, ha incluso tra le opere da condonare anche quelle “assentite”. Ed infatti prospetta “Più specificamente, quelle che sono state prospettate come Varianti non autorizzate (e di cui all’elencazione che segue) non possono dirsi come prive di assenso poiché (per come ampiamente dedotto in tutti gli scritti difensivi della Teorema nella presente fattispecie e per come anche dimostrato nel ricorso giurisdizionale proposto averso il contestato accertamento sindacale) nella realtà devono ritenersi legittime ed assentite. Tuttavia, in disparte di tale fatto, per tuziorismo (e con ogni salvezza) si chiede parimenti l’accertamento di conformità che pertanto, in relazione agli assensi esistenti, avrà anche valore ricognitivo e confermativo”.

    La sentenza è stata firmata da Nicola Durante, Presidente Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore Giuseppina Alessandra Sidoti, Referendario

    g.z.

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