Interdittiva Ristorart, sospesa per salvaguardare posti di lavoro

Ricorso accolto in parte. La trattazione collegiale è fissata per l’11 settembre

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    Di Giulia Zampina 

    Sono  stati Mauro Giovannelli e Saverio Sticchi Damiani, a difendere le posizioni della Ristorart davanti ai giudici amministrativi del Tar Toscana. Si legge nel provvedimento: “preso atto dell’informazione antimafia interdittiva prot. n. 0017915 del 20.07.2018 adottata dalla Prefettura di Prato nei confronti della Società con relativa nota di trasmissione prot. 17955 del 20.07.2018; di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale e, in particolare di tutti gli atti istruttori posti alla base del provvedimento interdittivo, di estremi e contenuto sconosciuti, e, in particolare, ove occorra, di quelli richiamati nel provvedimento interdittivo, di contenuto sconosciuto, tra i quali figurano la nota della Prefettura di Catanzaro prot. n. 44364 del 27.4.2018, di contenuto sconosciuto; la nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro prot. n. 02086663/1-8 “P” del 26 aprile 2018; la nota della Questura – Divisione polizia Anticrimine prot. n. 16778 del 6 luglio 2018; la nota della Questura – Divisione polizia Anticrimine prot. n. 29375 del 9 luglio 2018; la nota della DIA di Firenze del 28.6.2018, n. 25/2018/SDS/R; nota della DIA di Catanzaro, prot. n. 2297 del 26 aprile 2018; il decreto di fermo del 12.5.2017; la nota della Prefettura di Catanzaro prot. 10570 del 4 maggio 2018; l’informativa del Nucleo di Polizia Economica finanziaria della Guardia di Finanza di Crotone del 5 aprile 2017.  Rilevato che la concessione di misure cautelari monocratiche è subordinato all’esistenza di eccezionali ragioni; Rilevato che la ricorrente deduce, allo stato, il pregiudizio proprio di chiunque sia assoggettato a misura interdittiva;

    Rilevato che a tale interesse si contrappone quello, dell’Amministrazione, a non mantenere rapporti con soggetti sospettati di intrattenere rapporti con la criminalità organizzata;

    Rilevato peraltro, che la ricorrente ha in corso contratti con pubbliche amministrazioni e che la sospensione della loro efficacia provocherebbe un danno di eccezionale gravità, con riflessi anche sui dipendenti;

    Ritenuto, pertanto, di dover accogliere in parte l’istanza per l’effetto sospendendo l’efficacia del provvedimento impugnato nella parte in cui inibisce la prosecuzione dei contratti in corso di svolgimento, 

    Accoglie in  parte l’istanza, nei termini di cui in motivazione.

    Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del giorno 11 settembre 2018”

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