Tifosi del Catanzaro daspati a Catania,in due vincono ricorso al Tar

Accolte le tesi difensive di Alfredo Gualtieri. I giudici amministrativi non hanno ritenuto attendibile l’autista dell’autobus e l’accertamento dei fatti della Questura etnea


Di Giulia Zampina

Erano stati daspati durante la partita Catania-Catanzaro, per, si diceva danneggiamenti ad un autobus che li aveva condotti fino allo stadio. Oggi le prime due sentenze. Il Tar siciliano ha accolto le tesi difensive di Alfredo Gualtieri e per due dei 37 tifosi catanzaresi è arrivata una sentenza che li riabilita alla frequentazione dello stadio. Secondo i giudici catanesi il Daspo, essendo una misura restrittiva della libertà, presuppone l’accertamento delle rersponsabilità ogni oltre ragionevole dubbio. Sempre secondo i giudici amministrativi gli accertamenti della Questura di Catania non hanno soddisfatto i requisiti di elevata probabilità che dovrebero contraddistinguere l’affermazione della responsabilità. Il Tar Catania ha anche condannato il ministero ad una pesante rifusione delle spese a favore degli indagati.

Il dettaglio della sentenza I giudici amministrativi come si legge del dispositivo della sentenza di uno dei due ricorrenti ritengono che   “Gli elementi acquisiti sono principalmente basati sulle dichiarazioni rese dal conducente dell’autobus ove si è consumato l’episodio in contestazione, ed ossia da un soggetto che, proprio in quanto impegnato alla guida del veicolo per ragioni di servizio, non poteva (come infatti dal medesimo affermato e riconosciuto) identificare i singoli protagonisti dell’accaduto, anche perché sottoposto alle pressioni subite ad parte di un tifoso catanzarese, questo sì identificato, che lo hanno costretto ad aprire la portiera del veicolo durante il tragitto percorso per accompagnare la tifoseria della squadra ospite allo stadio.

Deposizione insufficiente La sua deposizione, quindi, nella parte in cui afferma che “tutti i passeggeri davano pugni e pedate nei confronti dei vetri, degli schienali e di ogni oggetto contenuto nella vettura…” non può ritenersi di per sé sufficiente a comprovare la responsabilità individuale del ricorrente in ordine ai fatti a lui contestati, mancando la prova di un coinvolgimento personale di quest’ultimo in relazione agli episodi descritti”.