TAR conferma legittimità prove selettive concorso Operatori sanitari

Soddisfazione hanno espresso l’Avvocato Eugenio Perrone e l’Avvocato Giacomo Carbone che invece difendevano una parte di coloro che avevano superato le prove selettive e che sostenevano la legittimità delle modalità del concorso

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    Il TAR ha rigettato il ricorso proposto da alcuni concorrenti rimasti esclusi dalla graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e tempo pieno, di 30 posti di Operatore Socio Sanitario – Categoria BS, livello iniziale – ruolo tecnico, indetto dall’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro, pubblicata il 21.02.2019. Soddisfazione hanno espresso l’Avvocato Eugenio Perrone e l’Avvocato Giacomo Carbone che invece difendevano una parte di coloro che avevano superato le prove selettive e che sostenevano la legittimità delle modalità del concorso. I ricorrenti invece avevano impugnato la graduatoria ritenendo sostanzialmente che durante lo svolgimento delle prove erano state violate le garanzie di anonimato, trasparenza e legalità. Il TAR anche in accoglimento delle tesi dei difensori della Azienda Sanitaria Provinciale e dell’Avv. Perrone e Avv. Carbone, che sostenevano la testi della piena regolarità del concorso svoltosi, ha ritenuto che – l’inserimento della scheda contenente i dati anagrafici del candidato in una distinta busta piccola posta all’interno di una busta grande, ove sono stati collocati i fogli delle risposte delle prove concorsuali, era stato adempimento idoneo a garantire l’anonimato del concorrente; – in fase di correzione della prove scritte e delle prove pratiche non era prescritta dalla lex specialis la presenza di una rappresentanza di concorrenti contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti; – la scelta dei quesiti da sottoporre ai candidati in costanza delle prove era espressione di potestà discrezionalità, come tale non suscettibile di vaglio giurisdizionale, se non a fronte di evidente illogicità o manifesta irragionevolezza, non ravvisabili tuttavia nella fattispecie – i verbali della procedura concorsuale avevano fornito una puntuale e dettagliata descrizione delle operazioni eseguite dalla Commissione esaminatrice e non evidenziavano alterazioni o illegittimità nello svolgimento della selezione pubblica; gli ulteriori assunti dei ricorrenti non erano supportati da idonei riscontri documentali.Il ricorso dunque è stato rigettato per manifesta infondatezza.

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