Esclusione gara Porto Catanzaro: Cds dà ragione a una ditta

Accolto il ricorso della Bay What s.r.l.s. contro il Comune di Catanzaro. Annullato il provvedimento di esclusione dalla gara per la concessione di aree demaniali marittime

Più informazioni su


    Porto di Catanzaro: accolto il ricorso della Bay What s.r.l.s. contro il Comune di Catanzaro. E’ questa la decisione assunta dal Consiglio di Stato in merito alla riforma della sentenza del Tar che si era pronunciato sull’annosa vicenda. Con questa sentenza viene, quindi, annullato il provvedimento di esclusione dalla gara per la concessione di aree demaniali marittime adottato con determina  n. 2216 del 22 agosto 2018 del Dirigente del Settore Patrimonio del Comune di Catanzaro.  

    Ma per capire meglio la vicenda facciamo un passo indietro.

    Cronistoria. Il signor Speranza Francesco ha utilizzato per lungo tempo, svolgendovi l’attività di rimessaggio di imbarcazioni da diporto, le aree di proprietà privata  nell’ambito del progetto per i lavori di valorizzazione turistico- commerciale del porto di Catanzaro. Al dichiarato fine di “prevenire eventuali forme di contenzioso con la ditta Speranza e con la stessa impresa esecutrice dei lavori”, con provvedimento dirigenziale prot. n. 74012 del 26 settembre 2013, il Comune autorizzava la ditta all’utilizzo temporaneo di un’altra area adiacente la sede della Capitaneria di Porto, della superficie di mq 2812, da adibire a sede dell’azienda per l’attività di rimessaggio, e di altra area, adiacente il lato sinistro del Porto, di mq 500, come temporanea area di sosta delle barche da alare e varare. Per quanto rileva, questo atto autorizzativo, valido fino all’ultimazione dei lavori dati in appalto, stabiliva indicativamente un periodo di occupazione comunque non superiore a otto mesi. Trasferita la propria attività nelle aree oggetto di autorizzazione (che veniva reiteratamente rinnovata su istanza della ditta), con nota del 25 marzo 2015, il signor Speranza comunicava al Comune di aver ceduto la sua azienda alla Bay What s.r.l.s., di cui era amministratore, chiedendo il rinnovo dell’autorizzazione temporanea a favore della società cessionaria; e il Comune, con provvedimento dirigenziale del 24.06.2015, prot. n. 56847, avente ad oggetto “autorizzazione temporanea” per l’occupazione temporanea di aree marittime, disponeva la proroga dell’autorizzazione demaniale n. 74102, sul presupposto della permanenza, allo stato, dell’originaria situazione, in quanto alla data del 30 maggio 2014 i lavori appaltati non si erano ancora conclusi ed era stata adottata una perizia di variante che aveva comportato uno slittamento dei termini di esecuzione dell’opera. In questo provvedimento, si stabiliva, in particolare, che la proroga dell’originaria autorizzazione demaniale era rilasciata “alle stesse condizioni in essa contenute, alle quali si fa espresso rinvio ai fini della loro integrale attuazione, fermo restando il divieto di rinnovo automatico alla scadenza del presente atto”: scadenza che però veniva, subito dopo, espressamente “vincolata alla conclusione dei lavori di valorizzazione turistico- commerciale del Porto di Catanzaro”; con l’ulteriore precisazione che, in caso di conclusione anticipata dei lavori prima della naturale scadenza del provvedimento, l’Amministrazione comunale ne avrebbe dato immediata comunicazione alla ditta assegnataria. In seguito, con bando pubblicato il 6 maggio 2016, il Comune indiceva una gara per la concessione di aree demaniali marittime, da utilizzare per il rimessaggio, la riparazione e la manutenzione di imbarcazioni da diporto, e tra queste includeva il lotto n. 6, coincidente con le aree per le quali aveva a suo tempo autorizzato la temporanea occupazione a favore della Bay What.

    Alle due gare bandite dal Comune (il 6 maggio e il 17 agosto 2016) per l’affidamento in concessione di detto lotto partecipava soltanto la Bay What: tuttavia, in entrambi i casi, non si dava luogo ad aggiudicazione, in quanto, come risulta dagli atti, nella prima gara l’unica concorrente non veniva ammessa alle successive fasi della procedura (non avendo ottenuto un punteggio superiore alla prescritta soglia di sbarramento), mentre la seconda gara veniva revocata in autotutela per vizi procedurali con determina dirigenziale n. 884 del 7 aprile 2018. Pertanto, il Comune, con atto del 3 maggio 2018, pubblicava un ulteriore bando per l’assegnazione delle aree in oggetto. Dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, con atto del 21 giugno 2018, il Dirigente del Settore Patrimonio del Comune ordinava alla Bay What lo sgombero delle aree occupate abusivamente entro e non oltre quindici giorni e la consegna delle stesse al Comune (intimando altresì alla società il pagamento delle somme quantificate a titolo di indennità di abusiva occupazione); e, con successiva determina n. 2216 del 22 agosto 2018, la escludeva dall’ultima gara indetta per l’affidamento in concessione del lotto 6.

    A fondamento dell’ordine di sgombero, erano poste le risultanze del sopralluogo svolto dall’Ufficio Circondariale Marittimo della Guardia Costiera di Soverato (di cui alla nota informativa prot. n. 7635 del 29 settembre 2017), all’esito del quale si ipotizzava a carico del signor Speranza la commissione del reato di occupazione abusiva di aree demaniali, per una complessiva estensione di mq 3.237.

      Il provvedimento di esclusione era invece motivato in ragione della consapevolezza da parte del legale rappresentante della società dell’occupazione abusiva dell’area demaniale (in quanto condotta sanzionata dall’autorità marittima il 9 agosto 2017), dell’omessa dichiarazione in gara di cause ostative ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016 (con riguardo alla detta contestazione) ed infine dello stesso ordine di sgombero ingiunto alla ditta occupante.

    La diatriba. Contro l’ordine di sgombero e l’esclusione dalla gara ricorreva in giustizia la Bay What, la quale impugnava altresì i silenzi serbati dal Comune circa le eventuali determinazioni assunte a seguito della pubblicazione degli atti indittivi delle procedure per l’affidamento in concessione delle aree demaniali marittime per cui è causa.

    La decisione del Tar. Il Tribunale amministrativo ha dichiarato il ricorso in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (quanto all’impugnativa dei due silenzi, per l’intervenuta rinuncia della ricorrente ai sensi dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm.), in parte irricevibile per tardività (con riguardo all’impugnazione dello sgombero e dell’esclusione della società ricorrente dalla gara).

    Il Consiglio di Stato. Per la riforma della sentenza la Bay What ha proposto appello, lamentando “Violazione dell’art. 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016. Violazione dell’art. 119, comma 1, lett. a) D.Lgs. 105/2010. Difetto dei presupposti. Violazione dell’art. 3, comma 4, L. n. 241/1990” per avere dichiarato irricevibile il ricorso di prime cure: l’appellante ha chiesto, comunque, la rimessione in termini per errore scusabile, ricorrendone i presupposti. L’appellante ha, dunque, riproposto ai sensi dell’art. 101 Cod. proc. amm. i motivi di ricorso non esaminati dal Tribunale amministrativo, con cui aveva censurato “Illegittimità del provvedimento impugnato. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80 D.Lgs. 50 del 2016. Violazione della l. 241/1990. Falsa applicazione del codice della navigazione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Illogicità manifesta. Difetto di istruttoria. Violazione dell’art. 24 Cos. Violazione del principio di tassatività”. Ha resistito all’appello il Comune, argomentandone l’infondatezza e chiedendone il rigetto.  Accolta la domanda cautelare incidentalmente formulata dall’appellante per l’assorbente periculum in mora, stante l’esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile a suo danno, all’udienza pubblica del 27 giugno 2019, la causa è stata trattenuta in decisione. Per poi esprimere la sentenza che condanna il Comune.

    Alessia Burdino

    Più informazioni su