Lavori ospedale militare,ecco esito del ricorso dal Consiglio di Stato

Respinto in appello

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    Il Consiglio di Stato respinge il ricorso sull’ex ospedale Militare. Il ricorso era stato proposto dalla Costruzioni Procopio s.r.l. e Consorzio Stabile Coseam contro l’Agenzia del demanio  nei confronti dell’Athanor Consorzio Stabile s.c.a.r.l. e  Giovanna Izzo Restauri s.a.s.  per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 00656/2019.

    Con ricorso al Tribunale amministrativo della Calabria, la Costruzioni Procopio s.r.l. ed il Consorzio Stabile COSEAM Italia s.p.a. – rispettivamente mandataria e mandante di un costituendo raggruppamento di imprese risultato aggiudicatario della procedura aperta per l’affidamento dei lavori di restauro e risanamento conservativo per la rifunzionalizzazione del complesso immobiliare denominato “Ex Ospedale Militare” in Catanzaro – hanno la determinazione di revoca dell’aggiudicazione ex art. 80 comma 5 d.lgs. n. 50 del 2016 per dichiarazioni non veritiere, nonché l’aggiudicazione successivamente disposta in favore del secondo classificato in graduatoria, Athanor Consorzio Stabile s.c.a.r.l.

    Il ricorso. Le ricorrenti contestavano diversi profili di violazione di legge e di eccesso di potere, assumendo in particolare il presunto difetto delle garanzie partecipative di legge, di motivazione e di istruttoria nella decisione di revoca, nonché l’omessa valutazione, in concreto, della rilevanza dei precedenti pregiudizi penali ai fini dell’integrità ed affidabilità dell’operatore economico, essendo i provvedimenti giudiziali riconducibili esclusivamente alla pregressa attività imprenditoriale del legale rappresentante della società – ora dimessosi – comunque risalenti e non indicati nel casellario giudiziale poiché estinti e non rientranti tra le ipotesi di cui all’art. 80 comma 5 lett. a ) e c).

    Costituitesi in giudizio, l’Agenzia del demanio ed Athanor Consorzio Stabile s.c.a.r.l., chiedevano il rigetto del ricorso, siccome infondato.

    Il Tar. Con sentenza 1° aprile 2019, n. 656, resa in forma semplificata, il giudice adito respingeva il ricorso, sul presupposto che se è vero siano risalenti le condotte criminose (anni 2001-2010), ciò non toglie che esse debbano comunque essere dichiarate, per poi essere valutate dall’amministrazione nella loro rilevanza, anche in ragione della loro risalenza temporale.

    Il Consiglio di Stato. Avverso tale decisione le ricorrenti proponevano appello, deducendo i seguenti motivi di impugnazione:

    1) Errores in procedendo e in iudicando per: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 57, paragrafo 7, della Direttiva 2014/24/UE; violazione e/o falsa applicazione delle Linee Guida ANAC n. 6 adottate con delibera n. 1293 del 16.11.2016; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 7 della Legge n. 241/1990; omessa, contraddittoria motivazione; travisamento dei fatti; difetto di congrua istruttoria e valutazione degli elementi caratterizzanti il caso di specie; illogicità manifesta.

    2) Errores in procedendo e in iudicando per: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; omessa, contraddittoria motivazione; travisamento dei fatti; difetto di congrua istruttoria, valutazione e apprezzamento delle circostanze caratterizzanti la fattispecie concreta; illogicità manifesta.

    3) Errores in procedendo e in iudicando per: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; violazione dell’art. 57, paragrafo 7, della Direttiva 2014/24/UE; violazione del principio di proporzionalità, violazione del principio di legittimo affidamento; eccesso di potere per le seguenti figure sintomatiche: difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto assoluto dei presupposti, manifesta e macroscopica illogicità, incongruità e irragionevolezza della valutazione compiuta, ingiustizia manifesta, sviamento di potere.

    Costituitosi in giudizio, Athanor Consorzio Stabile s.c.a.r.l. concludeva per l’infondatezza dell’appello, chiedendone la reiezione.

    Con ordinanza 21 giugno 2019, n. 3182, la Sezione respingeva l’istanza cautelare formulata dalle imprese appellanti, per difetto di presupposti.

    Successivamente le parti ulteriormente precisavano, con apposite memorie, le proprie rispettive tesi difensive ed all’udienza del 14 novembre 2019, dopo la rituale discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.

     Fino ad arrivare alla decisione del Consiglio di Stato che respinge il ricorso in appello.

    a.b.

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