Cds conferma interdittiva per azienda legata a malavita Crotonese

"Troppi gli elementi che fanno credere, ogni oltre ragionevole dubbio,che l'impresa serva solo per gli scopi 'criminali' del titolare e dei suoi sodali"

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    di Giulia Zampina

    “Secondo il provvedimento di archiviazione emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro, emerge, «con buon grado di certezza, la vicinanza dell’impresa -OMISSIS- alla -OMISSIS- reggina -OMISSIS- oltre che con esponenti del -OMISSIS- di -OMISSIS- (vicinanza che si desume da frequentazioni, da esiti intercettivi di altri procedimenti, oltre che dagli intrecci societari con imprese riconducibili ai -OMISSIS-»I rilievi svolti dall’autorità giudiziaria penale in sede di archiviazione lasciano invero ben pochi dubbi circa il fatto che la -OMISSIS-, da sempre impegnata nello svolgimento di attività imprenditoriale, abbia mantenuto costanti contatti con sodalizi di stampo mafioso, costellati persino da svariati incontri con esponenti anche di primo piano delle stesse tutt’altro che casuali, così come non si può dubitare che almeno con uno di tali sodalizi siano intercorsi anche importanti rapporti d’affari sfociati in cointeressenza societarie”.

    E’ questo il cuore della sentenza con la quale il Consiglio di Stato conferma l’esclusione di una ditta da un bando Anas a seguito di interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Catanzaro.La società, che è stata,difesa in giudizio da Lucia Alfieri, Pietro Mancuso e da Girolamo Rubino,  aveva fatto ricorso al Tar, contro l’esclusione da un bando Anas e Provincia di Catanzaro, avendo ragione in prima istanza.

    Anas a sua volta aveva impugnato la sentenza . Oggi i giudici del Consiglio di Stato hanno così motivato  “Non è priva di rilevanza indiziaria nemmeno la circostanza che -OMISSIS- -OMISSIS- si sia recato, per evitare ulteriori danneggiamenti a carico di beni familiari, dal capo-OMISSIS- -OMISSIS- e, per il “disturbo”, abbia dovuto versare a -OMISSIS- l’importo di € 10.000,00.Né si può trascurare che la vicinanza dell’azienda a contesti e personaggi della ‘ndrangheta sia dimostrata dalla circostanza, eloquente, che i titolari o comunque persone vicine alla ditta, seppure molti anni addietro (1992), abbiano presenziato alle nozze di noti esponenti di sodalizi criminosi. Risultano, tra l’altro, frequentazioni con soggetti controindicati, tra i quali elementi di spicco delle  consorterie criminali di Reggio e Crotone – e, nel corso di un’operazione di polizia giudiziaria contro una potente cosca del Crotonese, sulla base di dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia già intranei alla stessa azienda è emerso che il titolare fungesse addirittura da anello di congiunzione e da collettore di tangenti tra gli imprenditori estorti e la -OMISSIS-, provvedendo, nell’interesse della -OMISSIS-, alla raccolta dei proventi delle estorsioni effettuate ai danni di diversi imprenditori”.

    “Il quadro indiziario sin qui delineato  – concludono i giudici – conforta dunque la conclusione, secondo il giudizio tipico delle informazioni antimafia quale strumento di più avanzata prevenzione nella lotta contro la mafia, che l’odierna appellata, amministrata sia fortemente passibile di influenza mafiosa, come del resto ha rilevato anche il Tribunale di Catanzaro nel respingere l’istanza di cui all’art. 34-bis del d. lgs. n. 159 del 2011 formulata, e ciò indipendentemente dall’esito eventuale di archiviazione o di assoluzione in riferimento alle vicende penali. Né vi può essere dubbio che l’azienda e il titolare siano riconducibili  e ad un’unica regia familiare. Si deve dunque affermare, contrariamente a quanto ha ritenuto il primo giudice, che esiste un altissimo rischio infiltrativo nella società, odierna appellata, con la conseguente legittimità dei provvedimenti impugnati in prime cure, esenti da censura, nella misura in cui hanno valutato correttamente la permeabilità di -OMISSIS-, riconducibile alla -OMISSIS- che se ne serve come mezzo per partecipare a gare pubbliche, a logiche ed influenze mafiose e l’hanno conseguentemente esclusa, in modo vincolato, dalla partecipazione delle gare indette da A.N.A.S. s.p.a”.

     

     

     

     

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