Il Comune di Montauro deve ottenere 76mila euro da una società per omesso versamento Imposta Comunale Immobili

La C.T.R. Calabria ha dato ragione alle richieste dell’Ente e dei suoi legali in una sentenza depositata lo scorso 4 giugno

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L’obiettivo è la lotta all’evasione per il recupero dei crediti dell’Ente.

E’ del 4 giugno scorso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Calabria, Sezione 4, con la quale viene riformata la pronuncia di primo grado e data ragione alle richieste del Comune di Montauro e, per esso, dell’Unione dei Comuni del Versante Ionico, rappresentati e difesi dai legali Rosanna Corigliano ed Elisa Salerno, del foro di Catanzaro.

La vicenda – si legge in una nota stampa – trae origine da un avviso di accertamento emesso nel 2016 dal Comune di Montauro nei confronti di una importante società del territorio per omesso versamento Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) anno 2011. La Società, ricevuta la notifica dell’avviso, proponeva ricorso dinanzi la competente Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, ottenendo l’annullamento dello stesso.

La decisione, al vaglio dei legali, ritenuta illegittima e destituita di ogni fondamento giuridico, veniva impugnata, promuovendo appello alla CTR.

La sentenza di primo grado si limitava infatti ad annullare l’avviso per la sola carenza motivazionale dello stesso, ritenendo che “dall’impugnato avviso di accertamento non si desumono gli elementi che costituiscono l’iter logico giuridico posto a base della pretesa fiscale”.

Nel ricorso in appello, i legali Corigliano e Salerno evidenziavano per contra l’erroneità di quanto statuito e sopra riportato, atteso che la Società appellata era senz’altro in grado di conoscere i criteri utilizzati dall’Ente impositore per la individuazione del valore venale degli immobili, in quanto nell’avviso di accertamento notificato venivano espressamente richiamati tutti gli atti a contenuto giuridico posti a fondamento. Sostengono ancora che è la stessa Suprema Corte di Cassazione a stabilire che sono esclusi dall’obbligo dell’allegazione gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell’avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione.

Ritenevano, dunque, i legali, priva di fondamento giuridico la doglianza relativa alla carenza di motivazione dell’atto, e chiedevano, in accoglimento della loro domanda, la totale riforma della sentenza di primo grado, con dichiarazione di legittimità e validità dell’avviso di accertamento oggetto di causa.

Le tesi formulate nell’atto di appello sono state accolte dalla Commissione Regionale, la quale ha dato ragione all’appellante Comune di Montauro, sentenziando che “nel caso in esame l’accertamento è comprensivo degli estremi del rapporto sostanziale per cui l’atto impugnato deve ritenersi correttamente emesso anche con riferimento alla motivazione…”; e conclude “l’appello va accolto siccome giuridicamente fondato, e per gli effetti, in riforma della sentenza appellata, conferma l’avviso di accertamento emesso dall’Ente impositore Comune di Montauro”.

Una vicenda, questa, che vede l’Ente ampiamente vittorioso, contro una lotta all’evasione dei tributi, con un risultato volto a ripristinare quel principio di equità tra i vari cittadini da parte di un’amministrazione da sempre impegnata proficuamente nel recupero dei crediti del Comune.

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