Egregio Avvocato,
leggo stamani sul decreto legge sullo sviluppo firmato dal Capo dello Stato in cui è definito l'accordo fisco-stato.
Cita espressamente che "L'ipoteca sulla prima casa può essere iscritta solo se l'importo complessivo del credito è superiore a 20mila euro. Così per gli espropri che potranno essere effettuati solo se la somma supera i 20mila euro". Orbene, qualche giorno fà mi vedo recapitare un pignoramento immobiliare sulla prima casa per un debito di qualche centinaio di euro.
Tale somma non mi era mai stata richiesta dalla ditta ovvero non era pervenuta (vedi inefficienze poste italiane!). La Ditta dà incarico ad un legale che a seguito dell'esecutorietà del decreto stabilito dal Giudice di Pace,attiva l'atto di precetto e sottopone ad esecuzione la proprietà della prima casa.
Le chiedo: è possibile che per una somma simile si possa attivare l'esecuzione della prima casa anche in vista del decreto citato e delle norme di salvaguardia della proprietà privata?
Ritengo che sia un argomento di rilevanza e di interesse comune, per cui mi farebbe piacere che inserisse la risposta sul giornale on line.
Grato per la Sua cortesia porgo distinti saluti.
Dottoressa delusa della giustizia ingiusta
La “dottoressa delusa della giustizia ingiusta”, nostra lettrice, lamenta che la sua prima casa è stata sottoposta a pignoramento immobiliare, ovviamente sulla base di un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace, divenuto esecutivo, e dopo il relativo precetto, presumibilmente (non è chiara la circostanza descritta) per un debito nei confronti di una ditta di “qualche centinaio di euro”. La stessa, pur non specificando né il tipo di debito, né il preciso suo ammontare, nel lamentare la sua condizione, fa appello al decreto legge sullo sviluppo (decreto legge 13 maggio 2011 n.70), approvato definitivamente dal Senato il 7 luglio scorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2011 (legge di conversione n. 106 del 12 luglio 2011), facendo riferimento alle modifiche apportate riguardo all'importo complessivo del credito richiesto per procedere a ipoteca ed esproprio della prima casa.
Ebbene, attenendosi alle indicazioni fornite, la questione delineata dalla lettrice non sembra rientrare nelle fattispecie previste dal decreto modificato dalla legge di conversione, che fa specifico riferimento ai debiti con il fisco. Vi è da precisare, infatti, che l'art. 7, intitolato semplificazione fiscale, fra le varie modifiche, prevede che, “il comma 1 (art. 76, D.P.R. 602/1973) è sostituito dal seguente: 1. Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente: a) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) ottomila euro, negli altri casi (...)”.
In definitiva, nell'ipotesi di debiti con il fisco, l'ipoteca sulla prima casa può essere iscritta solo se l'importo complessivo del credito per cui si procede è superiore a 20mila euro, e anche gli espropri potranno essere effettuati solo se la somma supera i 20mila euro. Se invece non si tratta della prima casa e l'iscrizione al ruolo non è più contestabile, la soglia che fa scattare l'ipoteca e l'esproprio si abbassa a 8mila euro.
Per contatti: Studio legale Panaia
vico I Progresso n. 5 – Catanzaro Lido
tel/fax 096134517 e-mail avv.assuntapanaia@gmail.com