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Sicurezza sul lavoro:Attenzione all’edilizia fai da te

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    Quante volte, per risparmiare, ci si avvale di un operaio, anche improvvisato, per fare dei lavoretti in casa. E quante volte lo si fa senza adoperare le giuste cautele, ignari dei rischi penali che si corrono qualora il lavoratore, ingaggiato privatamente, subisca un infortunio.
    Ad aprire gli occhi dei privati che, presso la propria abitazione, impiegano un lavoratore per opere edili, infischiandosene delle misure di sicurezza, ci ha pensato la Corte di Cassazione che, poco più di un mese fa, si è pronunciata sull’argomento, sciogliendo molte incertezze in tema di sicurezza sul lavoro, soprattutto quando ad essere vittima d’infortunio sia un lavoratore autonomo e non un dipendente di un’impresa edile.

    Tutto è nato dalla morte di un operaio, caduto da un’impalcatura priva di parapetti, mentre lavorava all’interno di un’abitazione privata ad un’altezza superiore ai due metri, senza l’utilizzo delle apposite attrezzature antinfortunistiche, e quindi di qualsiasi cautela per evitare pericoli di cadute dall’alto. Morte di un lavoratore autonomo, dunque, dalla quale è derivata la condanna del proprietario dell’immobile per omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 c.p.
    I giudici di merito, infatti, hanno condannato il proprietario dell’abitazione, in qualità di committente dei lavori edili da svolgersi nella sua abitazione, perché non aveva osservato le minime garanzie antinfortunistiche, ammettendo, di contro, che l’operaio svolgesse i lavori in assenza di qualsiasi tutela, e, dunque, senza usare le cinture di sicurezza, il casco, le impalcature, sostituite, nel caso di specie, da “alcune tavole inchiodate, senza parapetto” collegate tramite una “scala di ferro”, nonché in mancanza di altri presidi di sicurezza.
    A nulla è valsa la difesa approntata in secondo grado dal proprietario dell’immobile, costruita in direzione dell’autonomia del lavoratore al quale aveva commissionato il lavoro, sul supposto che il caso della prestazione resa da un lavoratore autonomo fosse diverso da quello di un subordinato, che lavora per un’impresa edile.
    In realtà, in caso di prestazione autonoma, il lavoratore autonomo non è l’unico responsabile della sua sicurezza. La responsabilità ricade sempre e comunque sul datore di lavoro commissionante i lavori, soprattutto quando questi non fornisca il materiale antinfortunistico al dipendente. Sicché, i giudici di merito hanno attribuito al committente l’obbligo di vigilanza sulla sicurezza, ancorché l’esecutore fosse un lavoratore autonomo, ascrivendogli, pertanto, la cosiddetta “culpa in vigilando”.
    Alla Suprema Corte è così ricorso il proprietario-committente, senza riuscire, tuttavia, a fare ribaltare la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti. Gli ermellini, infatti, confermando la pronuncia dei giudici di merito, con la sentenza n. 42465 del 1° dicembre 2010, hanno stabilito che “Il privato, in qualità di committente di lavori edili da svolgersi nella sua abitazione, risponde di omicidio colposo qualora l’operaio da lui incaricato, in assenza di qualsiasi cautela relativa alla sicurezza, muoia in occasione del lavoro assunto”. Tanto in quanto “riveste una posizione di garanzia il proprietario (committente) che affida lavori edili in economia a lavoratore autonomo di non verificata professionalità e in assenza di qualsiasi apprestamento di presidi anticaduta a fronte di lavorazioni in quota superiore ai metri due”.

    I giudici di legittimità hanno contestato al proprietario dell’immobile, ricorrente, non solo la generica assenza di adozione di qualsiasi misura antinfortunistica, ma anche di avere svolto i lavori in economia, senza una preventiva verifica della idoneità dell’operaio, tra l’altro neppure iscritto ad albi e o liste, senza la nomina di un direttore dei lavori, e, pertanto, assumendosi in toto i rischi di tale operazione.

    Non si può, quindi, non fare tesoro della pronuncia della Corte di Cassazione. E ricordarsi di quanto impone la sentenza di legittimità prima di affidare, senza remore e cautele, l’incarico per ristrutturare casa ad un operaio qualunque, che non lavora alle dipendenze di un’impresa edile.

    Assunta Panaia

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