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Avvocato e dipendente pubblico part time: il no definitivo della Cassazione alla duplice attività

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    Sono tante le attività vietate all’avvocato. Basta dare un’occhiata all’art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (Legge Professionale) per conoscere le ipotesi in cui sorgono situazioni di incompatibilità con l’esercizio della professione forense. Non è detto però che tutto sia chiaro. Dubbi e controversie sono spesso sorte sul caso dell’avvocato assunto dalla pubblica amministrazione con un contratto part-time. Si o no a questa “duplice” attività?

    Nella pronuncia n. 11833 del 19 maggio 2013, la Cassazione, con riferimento al caso di un avvocato che, con ricorso, aveva impugnato la delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani, con la quale era stata disposta la sua cancellazione dall’albo degli avvocati per incompatibilità ex legge n. 339/2003, in quanto lo stesso era anche dipendente a tempo parziale del Comune di Trapani, ha dichiarato l’incompatibilità tra la professione forense di avvocato e l’attività di impiegato pubblico, pur se svolta part-time.  

    Ebbene, soffermandoci nel caso di specie, va detto che la delibera di cancellazione dall’albo degli avvocati era avvenuta in seguito alla comunicazione fatta al Consiglio dell’Ordine da parte del  “lavoratore-avvocato”, con la quale, a seguito dell’entrata in vigore della legge del 25 novembre 2003 n. 339, l’avvocato stesso informava il Consiglio territoriale di optare per il mantenimento del rapporto di pubblico impiego a tempo ridotto e per il contemporaneo esercizio della professione forense.

    In proposito, occorre precisare che la legge n. 339 del 2003 (Norme in materia di incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato) ha disciplinato la materia modificando la normativa n. 662 del 1996 con riferimento specifico alla professione di avvocato. Prevede, difatti, all’art. 1 che “le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 56, 56 bis e 57, della legge n. 662 del 1996 non si applicano all’iscrizione agli albi degli avvocati, per i quali restano fermi i limiti e i divieti di cui al regio decreto – legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22-1-1934 n. 36, e successive modificazioni.”. Cosicché, all’art. 2 stabilisce che gli avvocati dipendenti pubblici a tempo parziale che hanno ottenuto l’iscrizione grazie alla legge del 1996 possono optare, nel termine di tre anni, tra il mantenimento del rapporto di pubblico impiego, che in questo caso ritorna ad essere a tempo pieno (secondo comma), ed il mantenimento dell’iscrizione all’albo degli avvocati con contestuale cessazione del rapporto di pubblico impiego (terzo comma). In questa secondo caso il dipendente pubblico part – time conserva per cinque anni il diritto alla riammissione in servizio a tempo pieno (quarto comma). Inoltre, qualora (l’art. 2 primo comma) non sia stata esercitata opzione tra libera professione e pubblico impiego entro il termine di trentasei mesi dall’entrata in vigore della legge stessa, i consigli degli ordini degli avvocati provvedono d’ufficio alla cancellazione dell’iscritto dal proprio albo.

    I Giudici supremi hanno analizzato l’impatto che la legge sulle liberalizzazioni (legge n. 148 del 2011) ha avuto sulla succitata normativa (legge n. 339), concludendo “di dover escludere una abrogazione tacita delle disposizioni della legge n. 339/2003 per effetto della normativa sopravvenuta”, perché “l’incompatibilità tra impiego pubblico part-time ed esercizio della professione forense risponde ad esigenze specifiche di interesse pubblico correlate proprio alla peculiare natura di tale attività privata ed ai possibili inconvenienti che possono scaturire dal suo intreccio con le caratteristiche del lavoro del pubblico dipendente”. Va da sé che le cosiddette “liberalizzazioni” non hanno eliminato il divieto per il dipendente pubblico a tempo parziale di esercitare nel tempo libero l’attività forense.

    La suprema Corte ha spiegato in sentenza che la legge n. 339/2003 è finalizzata a tutelare interessi di rango costituzionale quali l’imparzialità ed il buon andamento della Pubblica amministrazione e l’indipendenza della professione forense per garantire l’effettività del diritto di difesa. In particolare, secondo gli ermellini, la suddetta disciplina mira ad evitare il sorgere di possibile contrasto tra interesse privato del pubblico dipendente ed interesse della Pubblica amministrazione, ed è volta a garantire l’indipendenza del difensore rispetto ad interessi contrastanti con quelli del cliente. Inoltre, aggiungono che il principio costituzionale dell’obbligo di fedeltà del pubblico dipendente alla Nazione non è facilmente conciliabile con la professione forense, che ha il compito di difendere gli interessi dell’assistito, con possibile conflitto tra le due posizioni.


    Già la Corte costituzionale, con la sentenza del 21 novembre 2006 n. 390, si era pronunciata sull’incompatibilità di cui si tratta, rilevando che “il divieto ripristinato dalla legge n. 339/2003 è coerente con la caratteristica peculiare della professione forense dell’incompatibilità con qualsiasi “impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario” (art. 3 del Rdl n. 1578/1933, Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore).


    L’incompatibilità tra impiego pubblico e professione forense è stata anche confermata dalla “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”, la legge 247/2012, che nell’articolo 18 lettera d), prevede espressamente l’incompatibilità della professione di avvocato anche “con qualsiasi attività di lavoro subordinata anche se con orario di lavoro limitato”.

    Non rimane che prendere atto del definitivo divieto per il dipendente pubblico part-time di prestare nel tempo libero la propria opera come avvocato. Non ci sono più speranze: o avvocato o pubblico dipendente, e non importa se a tempo pieno o parziale.

                                                                                                   Assunta Panaia

     

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