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Stalking condominiale, si rischia la prigione

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    I rapporti fra condomini si fanno sempre più difficili e le conseguenze di alcuni comportamenti possono essere davvero molto gravi.

    Rischia, difatti, il carcere chi compie “stalking condominiale”, vale a dire chi, secondo quanto previsto dall’articolo 612 bis del Codice penale (atti persecutori), “con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia e di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva , ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.

    Ebbene, il reato di atti persecutori compiuto all’interno del condominio può indurre il giudicante ad emettere nei confronti del soggetto agente un’ordinanza di custodia cautelare. E a stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 28340/2019; decisione con la quale gli ermellini hanno confermato la misura cautelare in carcere nei confronti di due condomini, che, ponendo in essere un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con altri due indagati, con reiterate e ripetute minacce e insulti quotidianamente rivolti alla famiglia della persona offesa negli spazi comuni del condominio, in cui abitavano uno dei soggetti attivi del reato e il soggetto passivo con la sua famiglia, minacciavano e molestavano questi ultimi, in modo tale da provocare loro un grave stato di paura fino a costringerli a modificare le loro abitudini di vita; inoltre, dando vita ad un clima di intimidazione, rafforzato dai continui atti incendiari e di danneggiamento, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a coartare e piegare la volontà della persona offesa per costringerla a versare denaro al fine di fare cessare tali condotte delittuose e a cambiare abitazione, così tentando di procurarsi un ingiusto profitto a danno altrui, senza però riuscirci visto che la persona offesa denunciava i delitti commessi ai suoi danni.

    La Corte di Cassazione ha precisato, in risposta alle censure sollevate dalla difesa, che per la sussistenza del reato di atti persecutori è sufficiente il dolo generico che consiste nella volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice. Inoltre, ha evidenziato che, trattandosi di un reato abituale di evento, deve essere unitario, poiché esprime un’intenzione criminosa che travalica i singoli atti illeciti, anche se può realizzarsi in modo graduale, non essendo necessario che l’agente si rappresenti e voglia fin dal principio la realizzazione della serie degli episodi (Cass. Pen. Sez. V, n. 18999 del 19/02/2014, C, Rv. 26041101).

    Nel caso di specie, il ricorrente aveva partecipato alla esecuzione di più atti di danneggiamento ai danni della persona offesa e sapeva che i vari attentati avevano come unico obiettivo quest’ultima. Egli era a conoscenza, dell’effetto intimidatorio dei ripetuti danneggiamenti sulla persona offesa e della loro idoneità a produrre in capo alla vittima uno degli eventi contemplati dall’art. 612-bis c.p.

    Vi è di più. Con riguardo alla episodicità dei danneggiamenti, che, sempre secondo la difesa dei ricorrenti, avrebbero dovuto escludere la configurabilità del reato di stalking, ha statuito che:  “La circostanza che il ricorrente abbia partecipato soltanto a due degli atti di danneggiamento, commessi in un ristretto periodo di tempo, non vale ad escludere la sussistenza del delitto di cui all’art. 612-bis c.p.” in quanto “Integrano il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p. anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, idonee a costituire la “reiterazione” richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale” (Cass. Pen., Sez. V, n. 33842 del 03/04/2018, P, Rv. 27362201).

    Cosicché, la Cassazione ha dato ragione al Tribunale che aveva emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei due condomini molestatori e persecutori; misura ritenuta idonea ad interrompere il disegno criminoso posto in essere e i reati, evitando pertanto che si cagionassero ulteriori danni più gravi nei confronti dei vicini offesi.

    Avv. Assunta Panaia

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