Cosa sono gli allergeni alimentari? Scopriamolo…

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    Il Regolamento 1169/2011 dell’Unione europea disciplina l’etichettatura dei cibi preconfezionati, e la presenza degli allergeni alimentari rientra fra le informazioni che devono sempre comparire. In questo documento, l’elenco dei cibi allergizzanti è lungo e molto preciso. Nei Paesi dell’UE, peraltro, vige l’obbligo di comunicare la presenza di allergeni anche per gli alimenti non preconfezionati, compreso il caso in cui queste sostanze non siano immediatamente individuabili, come indicato dalle linee guida formulate.

    Per i cibi non preconfezionati o senza la lista degli ingredienti, se il nome del prodotto si riferisce palesemente a un alimento allergenico fra quelli elencati non sussiste l’obbligo di comunicazione. L’obbligo di informare il consumatore si riferisce solo agli ingredienti con allergeni alimentari inseriti di proposito, mentre per quelli inseriti involontariamente l’industria alimentare ha adottato un tipo di comunicazione precauzionale ma non obbligatoria. Rientrano in queste diciture utilizzate sulle etichette le formule “può contenere”, “può contenere tracce di”, “prodotto in stabilimenti in cui viene utilizzato…”.

    Per evitare dubbi ed errori, sono stati diffusi chiarimenti nel riportare la presenza di allergeni alimentari sulle etichette dei cibi. In generale, l’indicazione non deve essere generica ma va sempre specificata la tipologia di ingrediente allergenico contenuto nel prodotto. Nel caso di alimenti preimballati senza l’elenco degli ingredienti, come ad esempio il vino o la birra, va usata l’espressione “contiene” seguita dal nome della sostanza. La presenza di allergeni in etichetta può essere evidenziata, in grassetto o con il carattere maiuscolo.

    Il registro degli ingredienti e degli allergeni presenti nei singoli cibi offerti dalle collettività (es. bar, ristoranti, mense, esercizi pubblici, venditori ambulanti) è un ‘salvavita’ per circa 2 milioni di persone in Italia. Infatti, in ciascun piatto/prodotto deve essere sempre facilmente accessibile e consultabile dai consumatori, mediante esposizione di una pubblicazione cartacea o accesso a un dispositivo elettronico (un tablet, per esempio).  L’omessa indicazione degli ingredienti allergenici nei singoli prodotti è punita con la sanzione da € 3.000 a € 24.000, e per l’indicazione con modalità difforme da quella normativamente prevista (da 1.000 a 8.000 euro) con possibilità di ridurre la sanzione pecuniaria fino ad un terzo per le microimprese (D.Lgs. n. 231/2017) ‘salvo che il fatto costituisca REATO.

    Oggi, esistono tecnologie logiche e funzionali, ad esempio – menù digitali, (dove i ristoratori possono realizzare e aggiornare il proprio menù digitale, con un ‘filtro allergeni’ dando informazioni multilingue – utile, facile, funzionale e interattivo).

    Di seguito si riporta l’elenco integrale del Reg. EU 1169/2011 ALLEGATO II – Elenco Allergeni SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE

    1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne: a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio (1); b) maltodestrine a base di grano (1); c) sciroppi di glucosio a base di orzo; d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.

    2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.

    3. Uova e prodotti a base di uova.

    4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne: a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.

    5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.

     

    6. Soia e prodotti a base di soia, tranne: a) olio e grasso di soia raffinato (1); b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia; c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.

    7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne: a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola; b) lattiolo.

    8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola. 9. Sedano e prodotti a base di sedano.

    10. Senape e prodotti a base di senape.

    11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.

    12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.

    13. Lupini e prodotti a base di lupini.

    14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.”

    Fonti:
    Regolamento UE 1169/2011

    D.Lgs. n. 231/2017

    Codex Alimentarius

     

     

    Dott.ssa Maria Bruzzese

    Tecnologo Alimentare

    Dott.mariabruzzese@gmail.com

     

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