Pontili del porto, la Cassazione conferma il sequestro non ravvisando carenza di motivi

Ribadite anche le responsabilità del Comune

I pontili restano sequestrati anche secondo la Cassazione che conferma quanto aveva già deciso il tribunale della libertà lo scorso settembre. Lo ripetono i Supremi giudici ai quali si erano rivolti i legali di Roul Mellea, Enzo De Caro e Vitaliano Leone, il sequestro preventivo era legittimo poiché alcuni di quei pontili non erano stati collaudati.

L’indagato –  si legge nel provvedimento –  ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso contestando la carenza di motivazione in ordine alle specifiche esigenze cautelari che il provvedimento di sequestro avrebbe dovuto soddisfare, esigenze comunque ampiamente contraddette dalla facoltà d’uso dei beni sequestrati concessa al titolare della concessione con lo stesso provvedimento di sequestro , la carenza di motivazione in ordine al fumus del reato di falso avente quale unico indizio il mancato rinvenimento presso gli uffici comunali delle schede tecniche relative al collaudo tenuto conto che i motivi del mancato rinvenimento della documentazione potevano essere innumerevoli e che comunque eventuali inidoneità delle operazioni di collaudo non comportava automaticamente un’inidoneità dei pontili che imponeva invece uno specifico accertamento tecnico, ed infine contestando la motivazione resa in forma soltanto apparente rilevando che né era stato in concreto accertato lo sconfinamento dall’area oggetto di concessione in mancanza di apposita perizia tecnica e che in ogni caso quand’anche lo sconfinamento fosse effettivo, si tratterebbe di un’occupazione di una porzione assolutamente esigua rispetto all’estensione dell’area, pari ad appena 1’1,2% del totale

Secondo la Cassazione “nessuna omissione motivazionale è ravvisabile da parte dei giudici della cautela in ordine alla pretesa contraddittorietà tra le esigenze cautelari  sottese alla protrazione della libera disponibilità dei pontili la quale si tradurrebbe nella continuazione del reato e ne agevolerebbe la commissione di ulteriori e la facoltà di uso degli stessi beni concessa dal GIP all’imputato. Nella specie è la stessa prospettazione difensiva con la quale si censura che il mancato rinvenimento delle schede di collaudo presso gli uffici tecnici comunali possa integrare il reato contestato, ad evidenziare l’insussistenza dell’inosservanza dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, ampiamente assolto dall’ordinanza in esame che accompagna al rilievo della documentazione mancante nel fascicolo amministrativo, quello relativo all’invio al Comune dei moduli ad oltre due anni di distanza dall’attestazione di avvenuto collaudo, da parte della società fornitrice dei moduli per i pontili, ovverosia la Sud Metallica a dimostrazione del fatto che tale documentazione era rimasta fino ad allora in possesso di quest’ultima”.

L’indagine ,  di cui il sequestro del pontili è solo un aspetto è scaturita da una denuncia del fornitore dei pontili rappresentato in giudizio da Antonio Lomonaco.