Gettonopoli, notificata la richiesta di archiviazione per tenuità del fatto ai consiglieri che avevano deciso di rimborsare

Ora gli indagati avranno dieci giorni di tempo per visionare le carte e decidere se accettare

Sono stati notificati dagli uomini della Polizia Giudiziaria, ai diretti interessati, i provvedimenti, firmati dal sostituto Pasquale Mandolfino, circa la richiesta di archiviazione per tenuità del fatto. Richiesta legata alla vicenda passata alla cronaca come Gettonopoli e che ha riguardato i rimborsi ottenuti, secondo un criterio che la Procura all’epoca dell’avvio dell’inchiesta giudicò non corretto, per la partecipazione degli stessi consiglieri alle riunioni delle commissioni.

I consiglieri che avevano deciso di rimborsare e ai quali oggi è stato notificato l’avviso di richiesta di archiviazione per come previsto dalla fattispecie del codice penale sono: Roberta Gallo, Francesco Gironda, Cristina Rotundo, Fabio Talarico  Agazio Praticò  Filippo Mancuso  Antonio Ursino  Luigi Levato Francesca Carlotta Celi  Fabio Celia  Antonio Angotti  Antonio Mirarchi, Manuela Costanzo Rosario Lostumbo  Giulia Procopi  Rosario Mancuso,  Lorenzo Costa, Giuseppe Pisano 

L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Catanzaro, guidata da Nicola Gratteri e condotta dalla sezione di Pg, aveva interessato la maggior parte degli eletti di Palazzo De Nobili.

Poi le vicende giudiziarie e anche quelle politiche avevano preso strade diverse.

Per quattro degli indagati lo stesso Mandolfino ha avanzato al Gip la richiesta di archiviazione piena, non ritenendo configurato alcun tipo di reato a seguito degli interrogatori resi spontaneamente da Demetrio Battaglia, Gianmichele Bosco, Nicola Fiorita ed Eugenio Riccio.

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Sempre nei giorni scorsi il  Pm si era determinato per la richiesta di rinvio a giudizio di altri indagati, Andrea Amendola, Sergio Costanzo, Enrico Consolante, Giovanni Merante, Antonio Triffiletti, Tommaso Brutto, Libero Notarangelo.

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Ora gli indagati avranno dieci  giorni di tempo per prendere visione degli atti e decidere come comportarsi. Se fare ricorso contro questa decisione o accettare il riconoscimento della tenuità, ovviamente a seguito delle determinazioni del Gip

Il collegio difensivo è composto da: Enzo De Caro, Eugenio Perrone, Helenio Cartaginesi, Michele De Cillis, Antonio Lomonaco, Vincenzo Ioppoli, Saverio Loiero, Giovanni Merante, Amedeo Bianco, Danila Gullì. 

I presupposti della tenuità del fatto

L’istituto della particolare tenuità del fatto è attualmente contemplato nell’articolo 131 bis del codice penale, introdotto dalche ha inteso delineare una causa di non punibilità rispondente alla concezione gradualistica del reato e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità del diritto penale.

Secondo quanto contemplato dall’art. 131-bis, comma 1, c.p., nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’ art. 133 codice penale l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento non risulta abituale.

Cosa comporta il provvedimento di archiviazione per tenuità del fatto per gli indagati

Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis c.p., deve essere iscritto nel casellario giudiziale, fermo restando che non ne deve essere fatta menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell’interessato, del datore di lavoro e della Pubblica Amministrazione. Ai sensi dell’art. 411 c.p.p. il Pubblico Ministero può rivolgersi al giudice chiedendo l’archiviazione quando reputa che il fatto contestato all’agente risulti particolarmente tenue.

Le conseguenze sulla parte offesa e l’eventuale costituzione di parte civile

La scelta proveniente dal titolare delle indagini, se da un lato determina una notevole riduzione del carico di lavoro con annesso beneficio attribuito all’indagato, di segno opposto riduce fortemente la garanzia posta a favore della parte offesa; quest’ultima, se l’intenzione era quella di costituirsi parte civile nel processo penale, sarà costretta eventualmente ad agire ex novo solo in sede civile, al fine di ottenere un risarcimento per i danni patrimoniali e/o morali subiti. La tutela accordata alla vittima del reato risulta, pertanto, fortemente ridimensionata.