Atti sul depuratore di Verghello, Legambiente ha la meglio sul Comune

L’associazione aveva chiesto tutta la documentazione inerente le procedure sull’impianto di Catanzaro, senza ottenere nulla

Più informazioni su


    di Giulia Zampina

    Ha avuto la meglio Legambiente sulla burocrazia del Comune di Catanzaro. Il Tar Calabria ha infatti dato ragione all’associazione, rappresentata in giudizio da Anna Parretta e Marialuisa Mancuso, che chiedeva l’accesso  agli atti del procedimento relativi al sistema di depurazione di Catanzaro e specificatamente degli atti relativi ai provvedimenti emessi a seguito ed in ottemperanza della delibera della Giunta Comunale di Catanzaro del 3 aprile 2019, n.119, ivi inclusi gli elaborati relativi alla rifunzionalizzazione del depuratore sito in Catanzaro, località Verghello, con gli annessi atti di impegno delle risorse ministeriali e regionali, nonché la copia del registro dell’impianto di depurazione contenente l’indicazione di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria compiute negli ultimi cinque anni nonchè copia dell’attuale affidamento della gestione dell’impianto di depurazione in oggetto e la documentazione attestante i volumi d’acqua trattati e le tonnellate di fanghi inviati a trattamento nel predetto impianto negli ultimi cinque anni;

     nonché per l’annullamento del silenzio-rigetto in materia ambientale formatosi in data 2 settembre 2019 sulla domanda di accesso presentata in data 2 luglio 2019 dalla ricorrente ed acquisita dalla suindicata Amministrazione al prot. n. 2019/65482 del 3 luglio 2019 e di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali.

     

    PERCHE’ SECONDO IL TAR LEGAMBIENTE HA RAGIONE

     

    La materia, secondo i giudici,  è oggetto della Convenzione di Aahrus, sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale. Le informazioni ambientali devono essere messe a disposizione del pubblico non appena possibile e comunque entro un mese dalla presentazione della richiesta, a meno che il loro volume e la loro complessità non giustifichi una proroga del termine, che in ogni caso non può essere superiore a due mesi dalla presentazione della richiesta. Il richiedente deve essere informato delle eventuali proroghe e dei motivi che le giustificano.

     

    Nel caso di specie, dicono ancora i giudici amministrativi,  la richiesta formulata da Legambiente Calabria non appare eccessivamente generica, essendo stati specificati i documenti ai quali si chiede l’accesso. Il Comune di Catanzaro, dal canto suo, non ha opposto una delle ragioni che escludono l’accesso, né ha dato alcuna risposta all’istanza nei termini previsti dalla norma. Ne deriva che l’azione di accesso spiegata in questa sede dall’associazione di promozione sociale Legambiente Calabria deve trovare accoglimento, con la conseguente condanna del Comune di Catanzaro all’ostensione dei documenti richiesti.

     

    COSA DEVE FARE ORA IL COMUNE

    Il Tar ha dunque ordinato al Comune di Catanzaro di consentire entro 30 giorni alla Legambiente Calabria – Associazione di Promozione Sociale l’accesso agli atti e alle informazioni indicate nell’istanza del 2 luglio 2019. Ha condannato il Comune di Catanzaro, alla rifusione, in favore della Legambiente Calabria, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 1.000,00.

    Più informazioni su