Scontro Gratteri- Lupacchini, rischia di andarci di mezzo l’avanzamento di carriera di un ufficiale dei carabinieri

Il militare, dopo due anni di lotta suon di carte bollate e ricorsi, assistito dai legali Iacopino e Santuori, ha ottenuto la promozione retrodatata

Nello scontro tra Nicola Gratteri, procuratore capo di Catanzaro e Otello Lupacchini, ex procuratore generale di Catanzaro, scoppiato in maniera pubblica  a seguito dell’inchiesta Rinascita – Scott, ma certamente iniziato molto prima,   si sarebbe inserita, a guardare le date degli atti, anche la possibilità di avanzamento di carriera di un ufficiale dei carabinieri che, nonostante i requisiti ed il lavoro svolto,  ha rischiato di rimanere “schiacchiato” e di vedere la sua carriera bloccata.

E’ di oggi al sentenza del Tar che dichiara improcedibile in ricorso presentato dall’ufficiale difeso da Crescenzio Santuori e Francesco Iacopino che però avevano già ottenuto ragione nei precedenti giudizi a difesa del loro assistito. Quindi solo per questo motivo il ricorso su cui i giudici amministrativi si sono pronunciati è stato dichiarato inammissibile, ma la vittoria per l’ufficiale dei carabinieri era stata decretata nelle sedi a cui già si era rivolto.

Ma è interessante la ricostruzione che della vicenda si legge nella narrativa della sentenza pubblicata dal Tar.

Avanzamento di carriera, Lupacchini firma parere negativo

L’ufficiale aveva ricevuto  “parere contrario” a dicembre 2019 (esattamente 9 giorni prima che scattasse il blitz, parere per altro conosciuto, a seguito di istanza di accesso, soltanto a febbraio 2020) dal  Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catanzaro “all’inserimento  nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento per l’anno 2020”. La stessa nota era stata trasmessa il 12 dicembre 2019, al Comando Legione Carabinieri Calabria.

L’ufficiale dei carabinieri, assistito dai suoi legali, aveva fatto tutti i passaggi amministrativi e legali per difendere le proprie ragioni palesando, a proposito del provvedimento che lo aveva riguardato,  si legge nella sentenza del Tar “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 15 del D.Lgs. n° 271/1989 (Disposizioni attuative al codice di procedura penale). Violazione dei principi radicati del D.Lgs. n° 66/2010. Violazione dell’art. 3 della Legge n° 241/1990. Violazione dei principi generali di buona amministrazione di cui all’art. 1 della Legge n° 241/1990. Eccesso di potere per le seguenti figure sintomatiche: difetto e inadeguatezza dell’istruttoria, ingiustizia e illogicità manifesta, arbitrarietà, omissione di atti, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, lesione del principio di legalità dei fini dell’azione amministrativa, abnormità, travisamento ed erronea presupposizione di fatti, carenza dei presupposti, sviamento di potere”.

L’ottenimento dell’avanzamento di grado con valore retroattivo

Con memoria depositata a maggio 2021 il ricorrente ha dichiarato, dopo due anni di rinviii, carte bollate e ricorsi, di aver acquisito in pari data il provvedimento di marzo 2021, adottato dall’Ufficio Personale Ufficiali del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con il quale egli è stato proposto per il passaggio di grado sin dall’anno 2019, ragion per cui la retrodatazione della promozione ambita.