Iscrizioni a medicina, sì del Tar ma immatricolazione non è automatica

I giudici amministrativi danno ragione a chi vuole accedere alla facoltà negli anni successivi al primo ma lascia alla Magna Graecia la valutazione finale. Intanto sepreggiano malumori sui requisiti necessari per i crediti che sarebbero stati modificati

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    di GIULIA ZAMPINA

    Sono stati diversi i ricorsi sui quali il  Tar ancora una volta è stato chiamato a pronunciarsi. Le istanze presentate da alcuni aspiranti medici che o laureatisi in altre discipline o iscritti ad altre facoltà che hanno chiesto l’immatricolazione all’anno accademico successivo al primo della facoltà di medicina e chirurgia. Un diniego che l’Università Magna Graecia aveva motivato con la necessità di affrontare comunque i test di ingresso. Possibilità contro la quale  in molti si erano già opposti. In una prima tranche di giudizi il Tar della Calabria aveva accolto i ricorsi, prevedendo la possibilità di iscrizione e aprendo di fatto un fronte. In questo secondo blocco, i ricorsi vengono comunque accolti con lo stesso principio dei primi. Si legge infatti : Sul punto, giova osservare che la rammentata sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 1/2015 muove dall’interpretazione corretta dell’art. 4, L. n. 264/1999, statuendo che esso, con riguardo ai trasferimenti tra università, non prevede nessuno specifico requisito di ammissione, mentre subordina l’ammissione ai corsi i cui accessi sono programmati a livello nazionale, art. 1, o dalle singole università, art. 2, al “previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi”. Sebbene l’art. 4 non riferisca espressamente la locuzione “ammissione” al solo “primo accoglimento dell’aspirante nel sistema universitario”, tuttavia tale interpretazione è sicuramente quella preferibile e privilegiata, tenuto conto del corpuscomplessivo ordinamentale. Pertanto, “il superamento del test può essere richiesto per il solo accesso al primo anno di corso e non anche nel caso di domande d’accesso dall’esterno direttamente ad anni di corso successivi al primo (nel quale il principio regolante l’iscrizione è unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi, con la conseguenza, ch’è il caso di sottolineare, che gli studenti provenienti da altra università italiana o straniera, che presso la stessa non abbiano conseguito alcun credito, o che pur avendone conseguiti non se li siano poi visti riconoscere in assoluto dall’università italiana presso la quale aspirano a trasferirsi, ricadranno nella stessa situazione degli aspiranti al primo ingresso [omissis] salvo il potere/dovere dell’Università di concreta valutazione, sulla base dei parametri sopra indicati, del “periodo” di formazione svolto all’estero e salvo altresì il rispetto ineludibile del numero di posti disponibili per trasferimento, così come fissato dall’Università stessa per ogni accademico in sede di programmazione, in relazione a ciascun anno di corso”.

    Questa volta però il Tar aggiunge Va, di contro, respinta la domanda di condanna dell’Amministrazione alla immatricolazione, dal momento che il riconoscimento della spettanza del bene della vita è rimesso alle successive determinazioni che dovranno essere assunte dall’Università”

    Significa dunque che l’amministrazione, in questo caso la Magna Graecia ha facoltà di valutare le possibilità di immatricolazione poiché i giudici amministrativi non possono sostituirsi ad essa.

    E su questo punto molti sono già in fibrillazione, perché pare che sia stato aumentato il livello dei crediti necessari per accedere alle iscrizioni.

    Bisognerà dunque attendere le determinazioni della Magna Graecia per capire effettivamente verso quale direzione si sta andando.

    I ricorrenti sono stati difesi da Tommaso Resta, Francesco Leone, Simona Fell, Chiara Campanelli, Giuseppe Pitaro

     

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