Ancora un accordo tra Regione e Università in tema sanitario. È il turno di Catania

Il Dca del commissario Occhiuto approva l’accordo per la formazione ai fini dell’occupazione degli specializzandi

Il Commissario ad acta Roberto Occhiuto conferma con i decreti di fine anno tutta la sua intraprendenza nello stringere accordi con diverse Università al fine di dare consistenza agli obiettivi dichiarati nella conferenza stampa del 12 ottobre 2022, quando, unitamente al commissario di Azienda Zero Giuseppe Profiti, lanciò la “Campagna d’autunno” per il reclutamento del personale sanitario. La stessa nella quale aveva perentoriamente indicato il 31 dicembre quale termine ultimo per il definitivo resoconto del debito sanitario delle diverse Aziende conseguente al processo di circolarizzazione. Non pare, al momento, che la scadenza sia stata rispettata, a meno di dover ammettere che, nella baraonda di decreti e allegati e pronunciamenti del commissario-presidente, non sia sfuggita all’attenzione del cronista.

 

Tornando alle attività relazionali con le Università, dopo i decreti che hanno visto stringere accordi con la Magna Graecia di Catanzaro (Dca 194 27 dicembre su aggiornamento professionale attraverso l’utilizzo di strumenti e servizi digitali in favore dei professionisti sanitari e delle Aziende del Sistema sanitario regionale), Unical di Rende (Dca 197 30 dicembre sul protocollo d’intesa per la formazione in ambito sanitario, giro lago per istituire la seconda facoltà di Medicina), occorre dar conto del Dca 196 del 30 dicembre che attiva la collaborazione formativa con l’Università degli Studi di Catania “per lo svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria”.

 

Lo spunto al decreto è dato dalla richiesta dell’Asp di Reggio Calabria, con nota del 29 settembre 2022, al Dipartimento Tutela della Salute, di valutare la possibilità di attivare con l’Università di Catania un accordo disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l’assunzione a tempo determinato dei medici in formazione specialistica ai sensi della Legge n. 145 del 30.12.2018. A fondamento della richiesta, l’Azienda specificava di voler conferire incarico a tempo determinato a un medico in formazione specialistica, utilmente collocato nella graduatoria per la copertura di nove posti di dirigente medico – disciplina chirurgia generale. Il Dipartimento trasmetteva successivamente all’Ufficio del commissario lo schema di accordo tra Regione Calabria e Università di Catania che è stato appunto approvato con il Dca 196, con validità estesa a tutte le Aziende del Sistema sanitario regionale già allo scopo allertate con tempestive Pec.

 

La legge 145/2018 prevede all’articolo 1 comma 547 che “a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata”. Il successivo comma 548 recita: “L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando”. Ancora, al 548-bis viene specificato che: “La formazione teorica compete alle università. La formazione pratica è svolta presso l’azienda sanitaria o l’ente d’inquadramento, purché accreditati ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Nel suddetto periodo gli specializzandi medici non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto per i predetti specializzandi medici dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall’azienda o dall’ente d’inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest’ultimo.

 

A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell’ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548”. Il successivo decreto interministeriale 1276 del 10 dicembre 2021 ha adottato lo schema di di accordo- quadro sulla formazione specialistica dei medici specializzandi in caso di assunzione a tempo determinato e parziale ex art. 1 comma 547 e successivi della legge 145/2018.