Province si cambia: ecco la bozza del testo di riordino

Elezione diretta del presidente e dei consiglieri (venti per Catanzaro). Cinque anni di mandati. No al voto disgiunto. Ballottaggio solo sotto il 40 per cento. Nuove e più ampie funzioni

Si conosce la bozza licenziata dal Comitato ristretto istituito al Senato per concordare il testo che porterà quanto prima all’approvazione della “Nuova disciplina in materia di funzioni fondamentali, organi di governo e sistema elettorale delle Province e delle Città metropolitane e altre disposizione relative agli Enti Locali”, in poche parole al superamento della quasi famigerata legge Delrio che, al di là delle intenzioni dell’allora ministro, ha portato gli enti intermedi all’asfissia rappresentativa, normativa e finanziaria. Ora tutte le forze politiche sono concordi nell’infondere rinnovata vita politica alle Province.

 

La legge 56/2014 aveva ridotto all’osso le loro funzioni e competenze, recidendo il legame diretto con gli elettori, delegando agli striminziti consigli provinciali e i loro presidenti all’elezione di secondo grado, riservata gli amministratori dei comuni. La Delrio doveva essere propedeutica alla completa eliminazione delle Province in rapporto stretto con la riforma con la riforma istituzionale Boschi-Renzi poi bocciata al referendum del 4 dicembre 2016.

 

Cosicché le Province sono rimaste appese in un territorio già di per sé, per dirla con Giustino Fortunato, “sfasciume pendulo in mezzo al mare”: bilanci in dissesto, personale in fuga chi ha potuto, in perenne stato di agitazione contrattuale e psicofisica chi è rimasto. Adesso tutte le forze politiche promuovono il ripristino della medietà territoriale, una convinzione rinvigorita addirittura dalla Corte dei conti che nella relazione sulla gestione finanziaria di qualche anno fa sottolineava come lo svuotamento della Provincia avesse viceversa mostrato “l’utilità di enti complessivamente in grado di corrispondere alle funzioni di dimensione ’vasta’, capaci di costituire un riferimento per l’intero sistema delle autonomie e in particolare per i Comuni, specie quelli di dimensioni minori”. Specie in epoca di “messa a terra” del Pnrr.

La bozza di riordino si compone di 15 articoli. Ne diamo una rapida sintesi, negli aspetti che più interessano la provincia (e la Provincia) di Catanzaro.

L’articolo 2 fissa gli organi di governo provinciali: il presidente, la giunta, il consiglio. Il presidente della provincia nomina una giunta, con un numero massimo di quattro assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle province con una popolazione sino a 500.000 abitanti. Nella composizione delle giunte, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico. L’esercizio delle funzioni di assessore provinciale è incompatibile con l’esercizio delle funzioni di consigliere provinciale. Il consigliere provinciale nominato assessore provinciale è sospeso dalla carica di consigliere provinciale per la durata dell’incarico di assessore. Il consiglio provinciale è composto, oltre che dal presidente della provincia, da venti componenti nelle province con popolazione sino a 500.000 abitanti. Il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica cinque anni.

 

L’articolo 4 definisce e amplia notevolmente le funzioni delle Province: adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio provinciale, che costituisce atto di indirizzo per l’ente e per l’esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni; pianificazione territoriale provinciale di coordinamento; strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici; pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale; promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale; raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell’edilizia scolastica; promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

 

L’articolo 6 si occupa dell’elezione del presidente. (No al voto disgiunto). Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente al consiglio provinciale. La scheda per l’elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l’elezione del consiglio provinciale e reca, al di sotto dei nomi e dei cognomi dei candidati alla carica di presidente della provincia, ciascuno scritto entro un apposito rettangolo, il contrassegno del gruppo o i contrassegni dei gruppi di candidati al consiglio cui ciascun candidato ha dichiarato di collegarsi. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti validi, purché corrispondente ad almeno il 40 per cento dei voti validi. Qualora nessun candidato soddisfi le condizioni si procede ad un turno elettorale di ballottaggio, che ha inizio la seconda domenica successiva a quella del primo turno.

 

L’articolo 7 tratta dell’elezione del Consiglio. Il consiglio provinciale è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente al presidente della provincia. La circoscrizione elettorale, coincidente con il territorio provinciale, è ripartita in collegi plurinominali ai quali è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto. Il numero dei collegi plurinominali è delegato al governo che adotterà un d.lgs. entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge (come dispone l’art.10 della bozza). Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate in corrispondenza del medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome e, se necessario, anche il nome e la data di nascita di non più di due candidati compresi nel gruppo votato. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso dello stesso gruppo, pena l’annullamento della seconda preferenza. L’attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell’elezione del presidente della provincia. L’attribuzione dei seggi è effettuata con il metodo dei quozienti sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere scegliendo fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere. Qualora il gruppo o l’insieme dei gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi da assegnare, a tale gruppo o all’insieme dei gruppi di candidati è assegnato il 60 per cento dei seggi.

 

L’articolo 12 delega al governo l’adozione entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge la definizione delle funzioni e del sistema di finanziamento delle province e delle città metropolitane in modo da assicurare l’adeguatezza delle risorse rispetto alle funzioni attribuite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nonché il riordino della normativa in materia di indennità, gettoni di presenza e status degli amministratori delle province e delle città metropolitane.

 

All’articolo 13 (Trasferimento delle risorse) sono stabiliti i criteri generali per l’individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all’esercizio delle funzioni attribuite alle province.

 

Infine, l’articolo 15 contiene le norme transitorie. In particolare stabilisce che le disposizioni agli articoli 6 e 7 (elezione presidente e consiglio) si applicano a decorrere dal primo turno elettorale ordinario successivo alla scadenza dei consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore della legge.