Il dottor Ucciero primario di Urologia, legittima la scelta del commissario straordinario del “Pugliese”

Con il decreto del 29 novembre 2022 il Tribunale di Catanzaro – Sezione Lavoro ha rigettato le richieste cautelari del ricorrente ed accolto quanto sostenuto dall’avvocato Fabio Verre

Secondo il Tribunale di Catanzaro è stata legittima la scelta del Commissario Straordinario dell’Azienda ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di affidare l’incarico di primario del Reparto di Urologia al dottor Giuseppe Ucciero.

Con il decreto del 29 novembre 2022, infatti, il Tribunale di Catanzaro – Sezione Lavoro ha rigettato le richieste cautelari del ricorrente ed accolto quanto sostenuto dalla difesa del dott. Giuseppe Ucciero, affidata all’avvocato Fabio Verre.

I Fatti. Il verbale dei lavori finali della commissione esaminatrice risale al 29 novembre 2021: da questo risulta una graduatoria con tre nominativi.
A gennaio, sono sorti dei problemi prima della ‘ufficializzazione’ della graduatoria e prima del conferimento dell’incarico. Uno dei partecipanti aveva chiesto un accesso agli atti, e successivamente ha sollevato dubbi circa l’ammissibilità della domanda di partecipazione sottoscritta dal primo degli idonei in relazione ad alcune omesse dichiarazioni.

Acquisiti diversi pareri interni ed un parere pro veritate richiesto ad un legale esterno, il Commissario Straordinario ha confermato l’esito della procedura, conferendo l’incarico Dirigenziale di Struttura Complessa al dott. Giuseppe Ucciero, risultato primo in graduatoria.

Nonostante ciò, il secondo in graduatoria dei candidati, ritenendo l’illegittimità della scelta datoriale di affidare l’incarico al dott. Ucciero, ha impugnato il provvedimento di nomina dinnanzi il Tribunale di Catanzaro – Sezione Lavoro.

Il Tribunale ha preliminarmente ritenuto che non sussistono i requisiti richiesti per l’accoglimento della domanda cautelare ed affermato, uniformandosi a consolidati precedenti della Cassazione che correttamente la procedura selettiva, e non concorsuale, ha individuato una terna di candidati sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali.

Viene specificato, poi, che l’attività selettiva di competenza della commissione si svolge in base ad una “analisi comparativa” su vari parametri (curricula, titoli professionali, competenze organizzative e gestionali, volumi dell’attività svolta, aderenza al profilo ricercato ed esiti di un colloquio) e si conclude con la formazione di “una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti” da presentare al direttore generale.

In conclusione, si legge nel provvedimento cautelare: laddove i fatti addebitati all’Azienda fossero riconducili ad una violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, come lamentato dal ricorrente, essi non potrebbero comunque comportare né la dichiarazione delle nullità dell’atto di nomina, non essendo questo contrario a norma imperativa e non essendo privo di alcuno dei suoi elementi costitutivi, né l’annullamento dell’atto medesimo, poiché nessuno dei fatti lamentati è riconducibile ad una figura tipica di annullamento.