Nomina coordinatore avvocatura regionale: Ordine avvocati chiede a Santelli annullamento

Lettera formale alla governatrice: "Manca avviso pubblico"

Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Catanzaro a tutela dei propri iscritti ha inoltrato diffida con invito all’annullamento del Decreto del Presidente della Giunta regionale n° 80 del 27.5.2020 avente quale oggetto “Nomina Coordinatore dell’Avvocatura regionale”, per palese e radicale illegittimità dell’atto di nomina assunto.

Con suo Decreto n° 80 del 27.5.2020 – si legge nella lettera firmata dal presidente del Coa Antonello Talerico (foto)e da Crescenzio Santuori
Coordinatore Commissione COA Diritto e Processo Amministrativo e indirizzata alla governatrice Jole Santelli – Lei ha provveduto alla nomina diretta del coordinatore dell’Avvocatura regionale, omettendo il dovuto avviso pubblico disciplinato dal regolamento regionale n° 3/2015, compromettendo ogni dovuta garanzia procedimentale riferita sia a motivazione sia a trasparenza, agendo in sostanza con un conferimento di incarico intuitu personae.
Del resto l’incipit del citato Decreto n° 80/2020 non lascia dubbio alcuno circa la via eletta, richiamando una Sua comunicazione con la quale Lei “ha chiesto di nominare” uno specifico professionista esterno alla Pubblica Amministrazione, manifestando dunque una scelta diretta, immotivata ed estranea alle ordinarie vie comparative.

La presente lettera – di invito al rispetto normativo e della legalità dei fini – non intende affatto sminuire la professionalità della Collega da Lei nominata, bensì richiamare l’attenzione (Sua e dei Dirigenti che con Lei assumono ben delineate responsabilità giuridiche ed erariali) sulla sequela di gravi violazione procedurali e normative da Lei commesse e sulla irriducibile necessità di rispetto delle regole (anche e soprattutto) ove si tratti dell’esercizio della professione forense.
Il Decreto n° 80/2020 con il quale Lei ha conferito l’incarico dirigenziale di livello generale è illegittimo per avere al contempo violato e falsamente applicato le seguenti norme: art. 10 comma 2 della LR n° 7/1996, art. 7 comma 1 lett. c) della LR n° 11/2015, art. 19 commi 1 e 1-bis e comma 6 del TUPI n° 165/2001, artt. 1, 3, 5 e 8 del regolamento regionale n° 3/2015.

Nella parte motiva del Decreto di nomina, a fondamento della ritenuta correttezza procedurale, Lei ha richiamato la modifica all’art. 10 della LR n° 7/1996 – disciplinante per l’appunto “l’Avvocatura regionale” – introdotta dall’art. 7, comma 1, lett. c), della LR n° 11 del 27 aprile 2015. Su tale premessa, Lei ha così concluso affermando che “per effetto della predetta modifica non trova applicazione, nel caso di specie, l’antecedente regolamento 3/2015, che riguarda espressamente la figura del direttore dell’avvocatura regionale, ormai legislativamente superata”.
In altri termini, la nomina del coordinatore regionale sarebbe, a Suo dire, sottratta alla regola dell’avviso pubblico di cui al citato regolamento n° 3/2015 essendo quest’ultimo di fatto abrogato ex Lege, ciò consentendoLe di procedere in via esclusivamente fiduciaria e non verificabile.
L’assunto è gravemente erroneo e radicalmente illegittimo.

Lungi dal sovvertire sia i precetti costituzionali di imparzialità e trasparenza in materia sia i criteri di conferibilità degli incarichi dirigenziali richiamati dall’art. 19 commi 1, 1 bis e 6 del TUPI n° 165/2001 – direttamente applicabile anche alle Regione Calabria – la LR n° 11/2015 all’art. 7 comma 1 lett. c), ha semplicemente adeguato l’ordinamento dell’avvocatura regionale alle finalità della legge professionale forense che postula l’indipendenza e l’autonomia degli avvocati nell’esercizio della professione forense.
Nulla di più.

Nello specifico, la legge regionale di riforma dell’avvocatura regionale non ha fatto altro che applicare l’art. 23 della Legge n° 247/2012 (rubricato “avvocati degli enti pubblici”) e rendere concreti i reiterati principi giurisprudenziali per i quali l’attività forense è caratterizzata da piena autonomia e indipendenza e non può essere espletata in una struttura di tipo gerarchico, con l’ovvia conseguenza per la quale il responsabile dell’Ufficio non potrà essere un dirigente amministrativo bensì un avvocato coordinatore, quale “primus inter pares”.

In tale azione di corretto adeguamento normativo sul piano anche dell’organizzazione dell’avvocatura, il legislatore regionale non ha mai derogato alla procedura comparativa di selezione del coordinatore, né tantomeno ha abrogato il regolamento regionale n° 3/2015.

Tanto risulta dalle motivazioni addotte nei verbali della commissione consiliare di riforma del citato art. 10 della LR n° 7/1996 che, per Sua immediata conoscenza, di seguito sono testualmente riprodotte:
“La modifica organizzativa è necessaria per adeguare l’ordinamento dell’Avvocatura Regionale alla legge professionale forense ed agli orientamenti ormai consolidati della giurisprudenza, che rendono la disciplina prevista dalla vigente norma regionale non compatibile con i principi che devono reggere l’attività degli uffici legali delle pubbliche amministrazioni. L’ordinamento forense prevede che la responsabilità degli uffici legali degli enti pubblici sia affidata ad un avvocato iscritto
nell’elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale (articolo 23 legge 31.12.2012, numero 247). La giurisprudenza richiede che tutti gli avvocati addetti agli uffici legali delle pubbliche amministrazioni esercitino l’attività professionale con sostanziale estraneità all’apparato amministrativo, in posizione di autonomia dagli altri settori previsti in organico e con esclusione di qualsiasi attività di gestione. Sulla base di tali indicazioni, l’Avvocatura delle pubbliche amministrazioni è autonoma dalle strutture amministrative, non svolge alcuna attività amministrativa e generalmente è posta alle dirette dipendenze del vertice decisionale dell’ente. La Corte costituzionale ha, di recente, escluso che la legge regionale possa prevedere che l’Avvocatura Regionale svolga le proprie funzioni in favore di enti diversi, anche se dipendenti dalla Regione. Di conseguenza, la proposta di legge configura l’Avvocatura come struttura di diretta collaborazione del Presidente della Giunta, che svolge le proprie attività esclusivamente in favore della Regione. La responsabilità viene affidata ad un “coordinatore”, secondo il modello organizzativo da tempo adottato da molti enti pubblici – esempio enti del cosiddetto “parastato”, Inps, Inail, ecc. – al quale viene assicurato un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta. Viene altresì eliminata la possibilità che all’interno dell’Avvocatura vengano svolte attività amministrative, che faranno capo al Dipartimento della Presidenza. Le modifiche introdotte dall’emendamento non comportano aumento di spesa, in quanto al coordinatore viene confermato il trattamento economico oggi previsto per il direttore dell’Avvocatura Regionale dalla norma oggi in vigore e non sono più previsti il settore professionale ed il settore amministrativo attualmente presenti nella struttura dell’Avvocatura, la cui permanenza risulta in contrasto con l’estraneità all’apparato amministrativo e con l’esclusione di qualsiasi attività di gestione, che sono richieste della giurisprudenza per l’attività degli avvocati delle amministrazioni pubbliche. E’ comunque prevista una clausola di invarianza di spesa”.

Dunque, in nessuna parte della LR n° 11/2015 è dato evincere che la nomina del coordinatore dell’avvocatura regionale debba o possa oggi bypassare l’obbligatorietà dell’avviso pubblico; ovvero che sia conferita al Presidente della Giunta regionale la nomina diretta del coordinatore eludendo il perimetro normativo di selezione del soggetto più idoneo cui conferire l’incarico di livello generale.
Erronea e non giuridicamente supportata è, peraltro, la ritenuta abrogazione del regolamento regionale n° 3/2015 poiché antecedente alla LR n° 11/2015. Il limite evidente di tale ragionamento si rinviene:

a) nella circostanza per la quale non vi è, nel testo della Legge, alcuna forma di abrogazione del citato regolamento regionale, sia essa esplicita, tacita o indiretta. Invero il “nuovo” art. 10, comma 2, della LR n° 7/1996 prevede unicamente che “L’incarico di coordinatore è conferito dal Presidente della Giunta regionale ad un avvocato dipendente della Regione … ovvero ad un avvocato esterno”, nulla innovando in ordine alla procedura che dunque è e rimane l’avviso pubblico disciplinato dal regolamento n° 3/2015;

b) la LR n° 7/2015 è stata pubblicata sul BURC n° 27 del 27.4.2015 mentre il regolamento regionale n° 3 del 20.3.2015 (ancora oggi valido, vigente, mai abrogato e dotato di efficacia giuridica) è stato modificato e integrato, dapprima, dal regolamento n° 4 del 31.3.2015, quindi, dal regolamento n° 14 del 28.10.2015 e pubblicato – nel testo coordinato – sul BURC n° 89 del 18.12.2015.

La Regione Calabria, dunque ha aggiornato il testo del regolamento regionale pubblicandolo nuovamente ben 8 mesi dopo la LR n° 11/2015, di talché coesistono pacificamente sia la modifica della struttura burocratica dell’avvocatura regionale sia la modalità unica di selezione del coordinatore, vale a dire tramite un avviso pubblico e criteri di valutazione, rimettendo la nomina alla Giunta regionale e non al Presidente.
Ragionare diversamente, come Lei oggi propone e agisce, vorrebbe dire stravolgere senza ragione o finalità evidente una materia – qual è quella del conferimento degli incarichi dirigenziali – che è stata invece normata, sull’intero piano nazionale, mediante un’unità sistematica di disciplina.

Sotto tale profilo, il Decreto n° 80/2015 rende concreta la figura sintomatica più grave ed estrema dell’eccesso di potere, vale a dire lo sviamento di potere quale esercizio della discrezionalità amministrativa al di fuori della legalità dei fini stabiliti dal legislatore.
Pertanto, l’invito che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro Le rivolge con vigore e fermezza è quello di annullare nell’immediato, senza indugio alcuno, il Decreto n° 80/2016 per evidente sua illegittimità.

Diversamente, la gravità della lesione normativa perpetrata, direttamente incidente sulla posizione qualificata e differenziata di ciascun iscritto al COA di Catanzaro in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 10 della LR n° 7/1996, imporrebbe una immediata impugnazione giudiziale del Decreto n° 80/2020.